Risarcimento dei danni da investimenti finanziari – La Banca deve dimostrare di aver fornito tutte le informazioni necessarie al cliente.

Risarcimento dei danni da investimenti finanziari – La Banca deve dimostrare di aver fornito tutte le informazioni necessarie al cliente.

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Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 17 aprile 2020 n. 7905

Contratti di intermediazione finanziaria – Obbligo informativo dell’intermediario – Inadempimento informativo – Pregiudizio subito dal risparmiatore – Nesso di causalità.

La presunzione di sussistenza del nesso causale, pur suscettibile di prova contraria, scaturisce dalla funzione assegnata dal sistema normativo all’obbligo informativo a carico dell’intermediario, che è preordinato al riequilibrio dell’asimmetria strutturale del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in favore dell’investitore, per consentirgli una scelta di investimento consapevole. Tuttavia, la prova contraria non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio, desunta da scelte rischiose fatte in passato. Anche l’investitore disponibile ad assumersi i rischi finanziari e speculativamente orientato deve essere in grado di valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell’ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio segnalati. Pertanto, l’intermediario finanziario che non adempie correttamente agli obblighi informativi deve risarcire il risparmiatore per la perdita subita.

La Sentenza si segnala perché ribadisce un importante principio: quando la Banca non dimostra di aver fornito al cliente le informazioni necessarie per valutare appieno la rischiosità dell’investimento, si presume la sussistenza del nesso causale tra violazione dell’obbligo informativo e danno subito dall’investitore.

Ciò significa che l’investitore non dovrà dimostrare che – se la Banca lo avesse correttamente informato – egli non avrebbe mai effettuato l’investimento dannoso.

In tema di distribuzione dell’onere della prova nei giudizi relativi a contratti d’intermediazione finanziaria, infatti, l’inadempimento dei doveri informativi da parte della banca intermediaria costituisce di per sè un fattore di disorientamento dell’investitore che condiziona in modo scorretto le sue scelte di investimento e ingenera una presunzione di riconducibilità alla banca intermediaria della responsabilità dell’operazione finanziaria.

Tale condotta omissiva, pertanto, viene considerata normalmente idonea a cagionare il pregiudizio lamentato dall’investitore.

La Banca può sempre fornire un’idonea prova contraria.

Tuttavia, essa non potrà limitarsi a rilevare che l’investitore è un esperto conoscitore del mercato finanziario, magari con una elevata propensione al rischio.

Infatti, secondo la sentenza “sia l’adeguatezza dell’operazione al profilo di rischio del cliente, sia la buona conoscenza del mercato finanziario da parte sua sono totalmente privi di valore inferenziale quanto alla circostanza che il cliente stesso, se informato, avrebbe comunque proceduto all’acquisto. Il fatto che un investitore propenda per investimenti rischiosi non toglie, infatti, che egli selezioni tra gli investimenti rischiosi quelli a suo giudizio aventi maggiori probabilità di successo, grazie appunto alle informazioni che l’intermediario è tenuto a fornirgli o altrimenti reperite. Parimenti, la buona conoscenza del mercato finanziario è indizio, semmai, della capacità di distinguere tra investimenti consigliabili e sconsigliabili, sempre che, però, si disponga delle necessarie informazioni sullo specifico prodotto oggetto dell’operazione, che dunque si ha tutto l’interesse a ricevere“.

Per arrivare ad ottenere il risarcimento dalla Banca, restano comunque ferme le ulteriori condizioni e ripartizioni in tema di onere della prova gravante sulle parti.

In particolare, l’investitore avrà comunque l’onere:

  • di allegare specificamente l’inadempimento della Banca, mediante la pur sintetica ma circostanziata individuazione delle informazioni che l’intermediario avrebbe omesso di somministrare;
  • di fornire la prova del danno

Invece, l’intermediario dovrà provare:

  • che le informazioni sono state fornite;
  • ovvero che non era tenuto a fornire le informazioni allegate dall’investitore.

Nella valutazione dei singoli casi, è necessario tenere a mente che gravano sugli intermediari numerosi obblighi di comportamento ed informazione a tutela dei clienti.

Quanto ai primi, va ricordato che l’art. 21 del D.Lgs. n. 58/1998 prescrive agli intermediari finanziari, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori particolari di:

a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l’interesse dei clienti e per l’integrità dei mercati;

b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;

c) utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti;

d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l’efficiente svolgimento dei servizi e delle attività.

Quanto agli obblighi informativi, l’art. 36 della Delibera CONSOB n. 20307 del 15 febbraio 2018 (recante l’adozione del Regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediari), prevede che:

  • 1.  Tutte le informazioni, comprese le comunicazioni pubblicitarie e promozionali, indirizzate dagli intermediari a clienti o potenziali clienti devono essere corrette, chiare e non fuorvianti. Le comunicazioni pubblicitarie e promozionali sono chiaramente identificabili come tali.
  • 2.  Gli intermediari forniscono in tempo utile ai clienti o potenziali clienti, in una forma comprensibile, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari che sono loro proposti, nonché i rischi a essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti con cognizione di causa.

Tali informazioni si riferiscono:
a)  all’intermediario e ai relativi servizi;

b)  agli strumenti finanziari e alle strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati agli investimenti relativi a tali strumenti o a determinate strategie di investimento, nonché l’indicazione se gli strumenti finanziari sono destinati a clienti al dettaglio o professionali

c)  alle sedi di esecuzione;

d)  ai costi e oneri connessi, comprese le informazioni relative sia ai servizi di investimento che ai servizi accessori, al costo dell’eventuale consulenza e dello strumento finanziario raccomandato o offerto in vendita al cliente e alle modalità di pagamento da parte del cliente, ivi inclusi eventuali pagamenti di terzi.

Ulteriori obblighi informativi sono previsti dagli articoli 40, 41 e 42 del predetto Regolamento, che impongono agli intermediari di valutare preventivamente l’adeguatezza e l’appropriatezza dei prodotti offerti alla clientela.

In particolare, l’art. 40 prevede che, al fine di raccomandare i servizi di investimento e gli strumenti finanziari che siano adeguati al cliente o potenziale cliente e, in particolare, che siano adeguati in funzione della sua tolleranza al rischio e della sua capacità di sostenere perdite, nella prestazione dei servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli, gli intermediari ottengono dal cliente o potenziale cliente le informazioni necessarie in merito:

  • a)  alla conoscenza ed esperienza in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di strumento o di servizio;
  • b)  alla situazione finanziaria, inclusa la capacità di sostenere perdite;
  • c)  agli obiettivi di investimento, inclusa la tolleranza al rischio.

L’art. 41 dispone che il cliente ha diritto di ricevere dall’intermediario, prima che la transazione sia effettuata, una dichiarazione di adeguatezza che specifichi la consulenza prestata e indichi perché corrisponda alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del cliente.

L’art. 42, infine, prevede che, quando prestano servizi di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti e dalla gestione di portafogli, gli intermediari richiedono al cliente o potenziale cliente di fornire informazioni in merito alla sua conoscenza ed esperienza riguardo al tipo specifico di strumento o di servizio proposto o chiesto, al fine di determinare se il servizio o strumento in questione è appropriato per il cliente o potenziale cliente.

L’intermediario dovrà avvertire il cliente qualora ritenga che lo strumento o il servizio non sia appropriato, oppure quando le informazioni fornite dal cliente non siano sufficienti per determinare l’appropriatezza del servizio o dello strumento finanziario.

Avv. Emanuele Nati

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