Decreto Rilancio: le misure a sostegno delle imprese per gli affitti (Credito d’imposta).

Decreto Rilancio: le misure a sostegno delle imprese per gli affitti (Credito d’imposta).

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Le misure a sostegno degli affitti commerciali e per l’attività d’impresa sono previste dall’art. 28 del D.L. n. 34/2020 – Decreto Rilancio (art. 33 nella bozza circolata la settimana precedente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) e si limitano a riconoscere un credito d’imposta di una percentuale degli importi versati a titolo di canone per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020.

Opportunamente, non è più prevista una limitazione dell’accesso al beneficio badata sulla categoria catastale dell’immobile utilizzato, ma il diritto viene riconosciuto sulla base della tipologia di attività economica esercitata.

In particolare, è previsto un credito d’imposta:

1 – nella misura del 60 per cento dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, in favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta dell’anno precedente.

Tale beneficio è applicabile anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale.

2 – nella misura del 30 per cento dei canoni relativi a contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d’imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di nel mese di riferimento di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.

Invece, per sole le strutture alberghiere spetta indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d’imposta precedente. 

Il credito d’imposta è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020, con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive. .

Dunque, anche il versamento tardivo del canone di locazione dovrebbe dare diritto a tale agevolazione.

Il credito d’imposta è utilizzabile, alternativamente:

  1.  nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;
  2. in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni.

Verosimilmente al fine di agevolare la necessità di liquidità dei locatari e di favorire un accordo con la parte locatrice sul pagamento dei canoni e le condizioni della locazione, è previsto che il credito d’imposta possa essere ceduto al locatore o al concedente a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare.

In tal caso, il credito d’imposta sarà utilizzabile dal locatore o concedente alternativamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale il credito è stato ceduto, in misura pari allo sconto praticato sul canone di locazione.

Se, però, i locatori o concedenti esercitano attività d’impresa, arte o professione, potranno utilizzare il credito d’imposta in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari allo sconto praticato sul canone di locazione, sin dal mese successivo alla cessione.

In ogni caso, il credito d’imposta – anziché essere utilizzato direttamente dal locatario o dal locatore –  può essere da questi ceduto ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

E’ infine, previsto che il credito d’imposta riconosciuto ai sensi dell’articolo in commento non possa essere cumulato con quello previsto dall’art. 65 del Decreto Cura Italia (che  aveva già riconosciuto  ai   soggetti   esercenti   attivita’   d’impresa un credito d’imposta nella misura  del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020, per i soli immobili rientranti nella categoria catastale C/1), per le medesime spese sostenute.

Dal punto di vista operativo, il meccanismo di applicazione concreta del beneficio riconosciuto è demandato ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto.

Avv. Emanuele Nati

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