Quesito n. 41 dell’11 luglio 2020 – Riconoscimento figlio

Quesito n. 41 dell’11 luglio 2020 – Riconoscimento figlio

Condividi
Tempo di lettura:2 Minuti, 4 Secondi

Sono al termine di una gravidanza, il padre c’è ma non si è occupato di me e del bambino motivo per cui sono da mia mamma.

Lui è qua 3 anni, per cui può darsi che mi abbia messa incinta per avere la cittadinanza, è possibile che io gli metta il mio cognome?

Se sì, dovrei avvisarlo prima del parto o dopo della mia decisione?

Poi domanda piu importante può lui avere la cittadinanza ed il bimbo il suo cognome?

Carissima,

dando per scontato che Lei ed il padre del bambino non siate sposati e che Lei dopo la nascita del bambino abbia intenzione di riconoscerlo, la norma che si applica è l’art. 250 codice civile, secondo cui:

Il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i quattordici anni non può avvenire senza il consenso dell’altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento.

Il consenso non può essere rifiutato se risponde all’interesse del figlio. Il genitore che vuole riconoscere il figlio, qualora il consenso dell’altro genitore sia rifiutato, ricorre al giudice competente, che fissa un termine per la notifica del ricorso all’altro genitore. Se non viene proposta opposizione entro trenta giorni dalla notifica, il giudice decide con sentenza che tiene luogo del consenso mancante; se viene proposta opposizione, il giudice, assunta ogni opportuna informazione, dispone l’audizione del figlio minore che abbia compiuto i dodici anni, o anche di età inferiore, ove capace di discernimento, e assume eventuali provvedimenti provvisori e urgenti al fine di instaurare la relazione, salvo che l’opposizione non sia palesemente fondata. Con la sentenza che tiene luogo del consenso mancante, il giudice assume i provvedimenti opportuni in relazione all’affidamento e al mantenimento del minore ai sensi dell’articolo 315 bis e al suo cognome ai sensi dell’articolo 262“.

In pratica per poter riconoscere il bambino da parte del padre serve il consenso della madre, che però può essere rifiutato solo nell’interesse del figlio e non a causa di dissidi tra genitori.

Quanto agli effetti per il padre straniero, avere un figlio italiano può comportare l’ottenimento del permesso di soggiorno per ricongiungimento, ma non il conseguimento della cittadinanza (come accade nel caso contrario, ossia del riconoscimento di un figlio straniero da parte di un cittadino italiano).

Cordiali saluti e grazie

Condividi