IL PROCESSO CIVILE ED IN PARTICOLARE QUELLO DEL LAVORO AI TEMPI DEL CORONAVIRUS.

IL PROCESSO CIVILE ED IN PARTICOLARE QUELLO DEL LAVORO AI TEMPI DEL CORONAVIRUS.

Condividi
Tempo di lettura:16 Minuti, 4 Secondi

Con il D.l. n. 28/2020, il Governo ha dettato “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Questo testo, in particolare per le misure in materia di giustizia, integra e sostituisce il D.L. n. 11/2020, che aveva disposto la sospensione dei termini e delle udienze dal 9 marzo al 22 marzo 2020, fissandone la decorrenza dal 9 marzo 2020 fino al 15 aprile 2020 e successivamente prorogata fino all’11 maggio 2020 dal D.L. n. 23/2020.

In questo periodo le udienze fissate sono rinviate d’ufficio, ed è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto. Ai sensi dei commi 6 e 7 del predetto articolo – nel periodo tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020, i capi degli uffici giudiziari possono adottare misure per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie e, per tale motivo, prevedere il rinvio di tutte le udienze (con le eccezioni per i procedimenti ritenuti “urgenti”) a una data successiva al 30 giugno 2020. La sospensione, per quanto riguarda il settore civile, non opera nei seguenti casi: “a) cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio; cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l’adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l’esame diretto della persona del beneficiario, dell’interdicendo e dell’inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; procedimenti di cui all’articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; procedimenti di cui all’articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; procedimenti di convalida dell’espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell’Unione europea; procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest’ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell’ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile”.

Il Consiglio Superiore della Magistratura con delibera del 26 marzo 2020, con le quali – alla luce della disciplina di cui all’art. 83 D.L. n. 18/2020 ha adottato delle linee guida che forniscono indicazioni agli Uffici giudiziari in ordine alla gestione dell’emergenza Covid-19, con particolare riferimento alle modalità di svolgimento dell’attività giudiziaria e allorganizzazione degli uffici stessi. Il CSM, sulla base dell’art. 83 del citato D.L. individua- nel periodo che va dal 9 marzo al 30 giugno 2020 – due nuove, e distinte, fasi:

  •  la prima fase, dal 9 marzo sino al 15 aprile 2020, in cui:  le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020 (comma 1) ed è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali (comma 2), con la precisazione che dette disposizioni non operano nei casi indicati al comma 31; sicchè la regola primaria dettata per questa prima fase è il rinvio d’ufficio delle udienze, con la sola eccezione di quelle che riguardano le controversie ed i procedimenti espressamente indicati al comma 3. E’ rimessa ai dirigenti degli uffici, nel periodo di sospensione dei termini e limitatamente all’attività giudiziaria non sospesa ai sensi del comma 1 dell’art. 83, l’adozione delle misure di cui al medesimo art. 83, comma 7, lett. a) – f) ed h) 2, con esclusione, quindi, della misura organizzativa di cui alla lettera g), ovvero del “rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3” (art. 83, comma 5 cit.), la quale opererà esclusivamente nella seconda fase, ovvero successivamente al 15 aprile; in particolare, l’adozione da parte dei dirigenti, ai sensi del comma 5, delle misure di cui al comma 7, lett. f) ed h), relative alle udienze civili, consentirà ai giudici, sino al 15 aprile 2020, quanto alla attività giudiziaria non sospesa, sia la trattazione scritta delle “udienze … che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti” (lett. h) sia la trattazione mediante “collegamenti da remoto” delle “udienze … che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti e dalle parti” (lett. f);
  • la seconda fase, dal 16 aprile fino al 30 giugno 2020, nella quale l’estensione e le modalità di svolgimento dell’attività giurisdizionale sono rimesse ad indicazioni fornite dal dirigente dell’ufficio sulla base di verifiche ed intese con le autorità sanitarie competenti ed altre istituzioni; invero, a norma dell’art. 83, comma 7 del D.L. citato, i dirigenti degli uffici giudiziari, “sentiti l’autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell’ordine degli avvocati”, nonché “per gli uffici diversi dalla Corte suprema di Cassazione e dalla Procura generale presso la Corte di Cassazione, (…) d’intesa con il presidente della Corte d’appello e con il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello dei rispettivi distretti”, “adottanole misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite (…) e delle prescrizioni adottate in materia (…) al fine di evitare assembramenti all’interno dell’ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone” (comma 6); in particolare, essi potranno assumere tutte le misure di cui all’art. 83, comma 7, ivi compresa quella di cui alla lett. g), ovvero il “rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3”.

In relazione alla misura della “adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze” che l’art. 83, comma 7 lett. d) del D.L. n. 18/2020 rimette ai dirigenti degli uffici giudiziari “per assicurare le finalità di cui al comma 6” della norma predetta, ed in considerazione della ratio della normativa citata che è quella di evitare ogni possibile forma di contatto onde limitare la possibilità di contagio, le linee guida ra ccomandano ai dirigenti quanto al settore civile:

a) di invitare i magistrati a disporre i rinviidelle udienze civili con provvedimenti telematici e non cartacei, utilizzando i modelli di differimento già predisposti dalla STO e disponibili sulla rete intranet del CSM nell’area dedicata all’emergenza COVID 19, eventualmente avvalendosi della collaborazione dei MAGRIF per la loro personalizzazione o importazione in consolle; nonché a valutare l’opportunità di rinviare le udienze a date successive al 30 giugno 2020 (salvo comprovate ragioni di urgenza), onde evitare ulterioririnvii nel medesimo procedimento con aggravio di lavoro anche per i ridotti presidi di cancelleria;

b) di promuovere per le udienze civili che non possono essere differiteai sensi dell’art. 83, comma 3, del D.L. n. 18/2020 e che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, lo svolgimento mediante collegamenti da remoto, ai sensi del comma 7, lett. f) dell’art. 83 cit., tramite gli applicativi messi a diposizione dalla DGSIA3;

c) di promuovere, altresì, lo svolgimento delle udienze civili che non possono essere differite e che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle partie che si concludono con provvedimenti da adottarsi fuori udienza con le modalità di cui al comma 7, lett. h) dell’art. 83 cit. (udienze a c.d. trattazione scritta);

d) per le finalità di cui alle lettere b) e c), di promuovere la stipula di protocolli con i Consigli dell’ordine degli avvocati locali, sì da individuare modalità condivise di partecipazione da remoto di tutti i soggetti del processo ovvero modalità condivise della gestione dell’udienza a cd. trattazione scritta; onde favorire la stipula di protocolli uniformi sul territorio nazionale si offre in allegato (all. 1 in calce alla delibera) un protocollo relativo alle udienze civili da remoto (lett. f) nonché alle udienze a trattazione scritta (lett. h), redatto a seguito di interlocuzione con la DGSIA (Direzione Generale dei Servizi Informativi Automatizzati) ed il CNF (Consiglio Nazionale Forense), con riguardo al quale si precisa che si tratta di uno strumento che fornisce mere indicazioni operative con finalità di organizzazione delle attività giurisdizionali e che non limita in alcun modo l’interpretazione delle norme, rimessa ai magistrati;

e) di prevedere che anche le camere di consiglio, quale logica prosecuzione delle udienze – anche ove non immediatamente successive alle stesse ed anche se precedute dal deposito di scritti difensivi – si svolgano da remoto, mediante l’utilizzazione degli applicativi messi a disposizione dalla DGSIA (per esempio l’applicativo ‘Microsoft Teams’), ferma la necessità di garantire la segretezza della camera di consiglio e di evitare la visibilità della stessa da parte di terzi;

f) di invitare i soggetti chiamati ad emettere la “dichiarazione di urgenza”, in relazione ai procedimenti civili “la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti” ex art. 83, comma 3 lett. a) ultima parte4, a valutare la gravità del pregiudizio tenendo conto della necessità di contemperare l’interesse delle parti, in relazione al pregiudizio specificamente rappresentato, e quello della salvaguardia del bene primario della salute pubblica con riferimento a tutti i soggetti la cui attività si renda necessaria per la trattazione del procedimento; fermo restando che, per tutti i procedimenti indicati nell’art. 83, comma 3 lett. a) ed anche nel caso in cui intervenga la dichiarazione di urgenza ad opera dei soggetti a ciò deputati, potrà essere valutato il rinvio ove, in presenza di diritti disponibili, siano le parti a richiederlo;

g) di invitare, comunque, i dirigenti, nel rispetto delle esigenze sanitarie ed in considerazione delle limitate risorse disponibili per far fronte alle attività relative ai procedimenti non sospesi, ad incentivare il deposito in via telematicadelle istanze che le parti intendano formulare, ed, altresì, la trattazione in via telematica delle stesse da parte dei magistrati.

Il Presidente del Tribunale di Roma, con provvedimento del 20 aprile 2020 ha adottato una serie di misure organizzative volte a regolamentare lo svolgimento dell’attività giudiziaria nel periodo di emergenza epidemiologica (Covid-19) ricadente fra il 16 aprile e il 30 giugno 2020 sulla base della Linee Guida fornite dal CSM e sulla base dell’art. 83 del D.L. n.18/2020 così come modificato dal DL. D.L. n. 23/2020 che ha prorogato il rinvio delle udienze e la sospensione dei termini processuali fino all’11 maggio 2020, tranne alcune eccezioni riguardanti cause particolarmente urgenti e indicate nel testo.

In primis, per quanto riguarda i procedimenti civili, così come è stato raccomandato dal CSM e recepito dal Presidente del Tribunale di Roma i rinvii delle udienze civili verranno disposti con provvedimenti telematici e non cartacei. Verranno rinviate tutte le udienze a date successive al 30 giugno 2020 (salvo comprovate ragioni di urgenza), onde evitare ulteriori rinvii nel medesimo procedimento con aggravio di lavoro anche per i ridotti presidi di cancelleria, così come già contemplato dal D.L. Cura Italia (ferme le eccezioni indicate all’art. 83, comma 3 del medesimo decreto). In questo periodo saranno trattate anche le cause di più risalente iscrizione a ruolo, e comunque, cause delle quali è prevista la definizione nel programma di gestione oltre che cause relative a diritti fondamentali o che necessitano di pronta decisione o ancora cause in primo grado o in grado di appello che non richiedono attività istruttoria o che sino già state istruite.

Una volta individuati i procedimenti che possono essere trattati, in base ai criteri suindicati, per le cause che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, al fine di ridurre per quanto possibile gli adempimenti del personale di cancelleria, il giudice avrà facoltà di scegliere fra la trattazione da remoto (Microsoft Teams) e quella in forma scritta. Per le cause che invece sono tenute in tribunale, nel decreto che fissa o conferma l’udienza e che contiene la dichiarazione di urgenza della trattazione del procedimento, il giudice fisserà la causa ad un orario preciso e ben differenziato da quello delle altre cause in trattazione per la stessa udienza: indicherà l’orario di espletamento dell’interrogatorio delle parti, libero o formale, o del tentativo di conciliazione; indicherà l’orario di escussione di ciascun testimone, determinato in base alla prevedibile durata della sua deposizione e dell’esigenza di evitare contatti con gli altri testimoni; indicherà l’orario di convocazione del consulente tecnico d’ufficio.

 Anche il Presidente del Tribunale di Tivoli, con provvedimento del 27 aprile 2020, ha stabilito che saranno tenute le udienze per tutti i procedimenti individuati dal comma 3 dell’art. 83 citato. Le udienze dei procedimenti di cognizione, cautelari in senso lato e camerali saranno rinviate a dopo il 30 giugno 2020 se in fase di prima comparizione x art. 183 cod. proc. civ. o assunzione di mezzi di prova  e altrimenti trattate con le modalità e limitazioni indicate nel protocollo, fermo in tutti i casi il limite di 10 procedimenti per udienza. Quindi per le udienze che saranno trattate, se relative a procedimenti che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori saranno svolte con lo scambio e deposito telematico di atti ai sensi della lett. b) del comma 7 dell’art. 83 cit.e per ciascuna udienza non potrà essere trattato un numero non superiore a 10 scelti secondo la maggiore anzianità di ruolo tra quelli fissati per la decisione e per provvedere sulle richieste istruttorie. Le udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dagli ausiliari del giudice potranno essere svolte con collegamento da remoto ed il giudice impartirà le disposizioni necessarie e previste ai sensi della lett. f) del comma 7 dell’art. 83 cit. e per ciascuna udienza potrà essere trattato un numero non superiore a 2 scelti secondo la maggiore anzianità di ruolo. Le udienze che richiedono, invece, la presenza anche di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, tra quelli solo individuati dal comma 3 dell’art. 83 cit. saranno tenute in locale idoneo del Tribunale, ad orari scaglionati e curando di garantire la distanza di sicurezza tra coloro che vi intervengono. Il Tribunale di Tivoli, specifica, come verranno tenute le udienze del settore lavoro prevedendo le stesse modalità di quelle civili ma con un numero massimo di 5 procedimenti in fase decisionale ed un numero massimo di 5 procedimenti fissati per la prima udienza di discussione, scelti secondo la maggiore anzianità di ruolo tra quelli che, per la natura degli incombenti da compiersi, non richiedono la presenza della parte personalmente nonché i procedimenti ex rito Fornero fase sommaria in prima udienza e in fase decisionale, con rinvio a dopo il 30 giugno 2020 dei residui.

Il Tribunale di Tivoli, unitamente al Consiglio dell’ordine ha anche adottato un protocollo d’intesa per la trattazione scritta delle cause civili prevedendo che il Giudice disporrà che l’udienza venga svolta con provvedimento telematico, assegnando, nel rispetto del diritto di difesa delle parti e dei tempi necessari alla cancelleria per l’apertura delle buste telematiche, congruo termine, per il deposito telematico delle note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, con inserimento nello storico del fascicolo l’annotazione trattazione scritta. I difensori depositeranno in via telematica nel termine assegnato note scritte da denominarsi “note di trattazione scritta” contenenti istanze e conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con un iniziale prospetto di sintesi dell’oggetto e della tipologia delle istanze, se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato e tutto entro il terzo giorno antecedente l’udienza. Alla trattazione scritta dell’udienza di discussione nel rito del lavoro e previdenziale e alla trattazione scritta dell’udienza di comparizione prevista nel rito previdenziale si procederà secondo le modalità suindicate. Il mancato deposito delle note scritte equivale alla non comparizione alla udienza e si procederà ai sensi dell’art. 309 cod. proc. civ. se nessuna delle parti le depositerà.

Per quanto riguarda gli altri Tribunali italiani certamente verranno adottate le medesime modalità di svolgimento delle udienze civili e per quanto di interesse di diritto del lavoro adottate dal Tribunale di Roma e dal Tribunale di Tivoli, sulla base delle linee guida del CSM e dell’art. 83 cit. in generale.

Tuttavia, il rito lavoristico, quantomeno per le controversie di cui all’art. 409 c.p.c., si presta poco alle ipotesi di trattazione scritta in quanto rito che si fonda sui principi di oralità, immediatezza e concentrazione e vede la presenza personale della parte come un elemento essenziale, non solo per gli adempimenti previsti dall’art. 420 cod. proc. civ.

Avv. Sandro Campilongo e Avv. Aida De Luca

Condividi