Quesito n. 20 del 27 aprile 2020: MULTA PER SUPERMERCATO CHIUSO

Quesito n. 20 del 27 aprile 2020: MULTA PER SUPERMERCATO CHIUSO

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Oggi sono andato a fare la spesa,dimenticando che fosse festa,oramai anche nel pallone per quarantena.Mi hanno fermato e fatto la multa,ma in ogni caso ero nei limiti di distanza da casa.Mi è stato rirposto che non facevo attività motoria.Mi sembra un controsenso,poi magari mi sbaglio.Ho mostrato l’autocertificazione appellandomi alla mia buona fede nell’aver sbagliato giorno.Alla fine mi hanno fatto una sanzione che poi conoscerò il totale.Come la vede lei questa situazione.
Nell’attesa di una sua risposta le auguro buon lavoro e buona giornata

RISPOSTA:

Gentile signore,

secondo il decreto vigente fino al 4 maggio 2020, si può uscire dal proprio domicilio solo per andare al lavoro, per motivi di salute o per necessità ovvero per svolgere attività sportiva o motoria all’aperto. Pertanto le passeggiate sono ammesse solo se strettamente necessarie a realizzare uno spostamento giustificato da uno dei motivi appena indicati ed è giustificata ogni uscita dal domicilio per l’attività sportiva o motoria all’aperto in prossimità della propria abitazione. Anche se non è indicata in termini precisi la distanza molte amministrazioni comunali stanno considerando come ragionevole una distanza di circa 250/300 mt da casa.

Non conta, purtroppo, la sua buona fede nel non essersi accorto che il 25 aprile fosse un giorno di chiusura dei negozi in quanto, ai sensi dell’art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per integrare l’elemento soggettivo dell’illecito è sufficiente la semplice colpa, e dunque rileva che si trovasse fuori senza alcuna fondata giustificazione anche se Lei non si era reso conto della chiusura dei negozi.

L’errore sulla liceità della condotta, collegato alla buona fede, può rilevare in termini di esclusione della responsabilità amministrativa solo quando esso risulti inevitabile.  A tal fine è necessario rintracciare un elemento positivo, estraneo all’autore dell’infrazione, idoneo ad ingenerare in lui la convinzione della suddetta liceità, oltre alla condizione che da parte dell’autore sia stato fatto tutto il possibile per osservare la legge e che nessun rimprovero possa essergli mosso, così che l’errore non sia suscettibile di essere impedito dall’interessato con l’ordinaria diligenza (v. Cass., 19759/2015, 16320/10, 13610/07, 11012/06, 9862/06, 5426/06 e 11253/04). L’onere della prova degli elementi positivi che riscontrano l’esistenza della buona fede è a carico dell’opponente e la relativa valutazione costituisce un apprezzamento di fatto di stretta competenza del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non sotto il profilo del vizio di motivazione (ordinanza della Cassazione civile, sez. VI, 3 gennaio 2018, n. 48).

Nel suo caso, solo se Lei si fosse sin da subito limitato a sostenere che stava facendo attività motoria, essendo vicino casa sarebbe andato esente da sanzioni.



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