Illegittima la segnalazione in Centrale Rischi se il debitore solleva l’eccezione di inadempimento in buona fede – Cass. Civ. Sez. III 9 febbraio 2021 n. 3130 -.

Illegittima la segnalazione in Centrale Rischi se il debitore solleva l’eccezione di inadempimento in buona fede – Cass. Civ. Sez. III 9 febbraio 2021 n. 3130 -.

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Con la recente pronuncia della Cassazione – Ordinanza n. 3130 depositata lo scorso 9 febbraio 2021 – si è affermato un importante principio a tutela del debitore per le segnalazioni alla Centrale dei Rischi da parte degli intermediari finanziari.

In estrema sintesi, gli Ermellini ritengono che il giudice chiamato a valutare la legittimità della segnalazione alla Centrale Rischi non possa limitarsi a prendere atto che il debito era effettivamente dovuto, ma deve stabilire con valutazione ex ante, dal punto di vista oggettivo, se le ragioni addotte dal debitore a fondamento del rifiuto di pagamento fossero sorrette almeno da un fumus di fondatezza e, dal punto di vista soggettivo, se il debitore potesse ritenersi in buona fede nel momento in cui ha avanzato quelle ragioni.

Nel caso di specie, la Suprema Corte ha parzialmente accolto (con rinvio alla Corte d’Appello) il ricorso dei debitori che, ritenendo gli interessi e gli onorari richiesti da Intesa San Paolo illegittimi, si erano rifiutati di estinguere il residuo del mutuo per il quale avevano ricevuto un atto di precetto per 59 mila euro.

In particolare, col terzo motivo – ritenuto pienamente fondato – i ricorrenti lamentavano l’illegittimità del rigetto della propria domanda di risarcimento del danno, sostenendo che non basta il mero rifiuto del debitore di adempiere la propria obbligazione perché la banca possa ritenersi legittimata ad inviare una segnalazione di sofferenza alla Centrale dei Rischi, deducendo, infine, che è sempre necessario, al suddetto fine, che il rifiuto di adempimento discenda, non da una contestazione sulla legittimità del contratto, ma dalle condizioni economiche del debitore.

Nella motivazione, dopo aver minuziosamente richiamato le variegate norme e Regolamenti succedutesi nel tempo che disciplinano l’annosa questione relativa alla segnalazione di insoluti o sofferenze, da parte delle banche e degli intermediari finanziari, alla banca dati denominata “Centrale dei Rischi” che, si rammenta è gestita dalla Banca d’Italia (c.d. servizio di centralizzazione dei rischi), i Giudici di Piazza Cavour hanno concluso affermando che “l’appostazione a sofferenza (di un credito insoluto) implica una valutazione da parte dell’intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest’ultimo nel pagamento del debito. La contestazione del credito non è di per sè condizione sufficiente per l’appostazione a sofferenza”.

Pertanto, la segnalazione alla Centrale dei Rischi “deve restare una conseguenza giuridica dell’inadempimento colposo, e non può diventare una conseguenza giuridica dell’avere sollevato in buona fede eccezioni stragiudiziali di nullità del contratto”.

Conseguentemente – aggiungono gli Ermellini – stabilire se la banca abbia agito correttamente o meno, nel segnalare il nominativo del debitore, è giudizio che non può fondarsi soltanto sull’accertata infondatezza delle eccezioni sollevate dal debitore, ma deve estendersi a valutare la meritevolezza delle ragioni invocate dal debitore a fondamento del rifiuto di adempiere e la diligenza impiegata dalla banca nel valutarle.

Inoltre, la Suprema Corte si è soffermata anche ad esaminare l’aspetto riguardante la ripartizione dell’onere della prova concernente la richiesta di risarcimento del danno da illegittima segnalazione, che nel giudizio merito il ricorrente si era visto rigettare,  giungendo alla conclusione che, trattandosi di illecito aquiliano, spetterà all’attore dimostrare le seguenti circostanze: 1) la propria buona fede al momento in cui sollevò l’eccezione; 2) la colpa del creditore; 3) l’esistenza del danno e 3) il nesso di causa tra colpa e danno.

Pertanto, la Corte demanda alla Corte di appello di Trento il compito di riesaminare la domanda di risarcimento del danno valutando la sussistenza dei requisiti di buona fede ed incolpevolezza dei debitori, applicando il principio di diritto dettato dalla pronuncia in commento: “per stabilire se una banca abbia correttamente o meno segnalato alla Centrale dei Rischi l’inadempimento d’una obbligazione del cliente, non è sufficiente valutare ex post se, all’esito del giudizio tra banca e cliente, le eccezioni da questi frapposte all’adempimento dei propri obblighi si siano rivelate infondate; è necessario invece stabilire, con valutazione ex ante, se al momento in cui il cliente ha rifiutato l’adempimento delle proprie obbligazioni i motivi del rifiuto apparissero oggettivamente non infondati, e prospettati in buona fede. L’onere della relativa prova grava su chi domanda il risarcimento del danno da illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi”.

Avv. Sonia Arena

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