RESPONSABILITA’ DEL LIQUIDATORE PER LA MANCATA RESTITUZIONE DEI BENI IN LEASING

RESPONSABILITA’ DEL LIQUIDATORE PER LA MANCATA RESTITUZIONE DEI BENI IN LEASING

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La sentenza n. 12455 del 20 aprile 2020 della Corte di Cassazione – sezione V – desta particolare attenzione con riferimento alla rilevanza penale che assume in ambito fallimentare la distrazione dei beni concessi in leasing, in quanto tale condotta influisce negativamente sulla garanzia patrimoniale dei creditori.

La questione esaminata dalla Corte Suprema riguarda il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale con riferimento al ricorso avverso la sentenza con quale la Corte di Appello di Milano aveva confermato la condanna inflitta per il predetto reato all’imputato amministratore di diritto di una società fallita, infliggendogli la pena della reclusione.

I motivi di ricorso che qui interessa attengono alla mancanza della prova della distrazione dei beni da parte dell’imputato ed al fatto che i Giudici di merito non avevano tenuto conto che il medesimo era stato liquidatore della società fallita per un breve periodo, il che gli avrebbe impedito di verificare se i beni fossero usciti dalla sfera patrimoniale della società.

In tale contesto, la Corte ribadisce un importante principio di diritto secondo il quale “il pregiudizio delle ragioni creditorie è integrato anche dalla sottrazione ad esse di beni in leasing, consistente nell’insorgere di un onere economico, gravante in definitiva sulla massa fallimentare, e derivante dall’inadempimento dell’obbligo di restituzione ai sensi della legge fall.”.

Come noto, l’art. 72 quater della legge fallimentare (Locazione finanziaria) richiama espressamente il precedente art. 72 (Rapporti pendenti), per cui, anche in caso di contratto di leasing finanziario il Curatore potrà scegliere se proseguire oppure sciogliersi dal contratto, con la conseguenza che nel secondo caso, il Fallimento sarà tenuto alla restituzione dei beni in favore della concedente, la quale a sua volta sarà tenuta a versare alla Curatela l’eventuale differenza tra la maggior somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene stesso avvenute a valori di mercato rispetto al credito residuo in linea capitale.

Con la sentenza in commento, dunque, i Giudici di Piazza Cavour hanno confermato, ed anzi, consolidato, che il mancato rinvenimento dei beni concessi in leasing influisce negativamente sulla garanzia patrimoniale dei creditori, in quanto da un lato impedisce al fallimento di esercitare il diritto di riscatto dei beni, dall’altro, lo espone agli oneri derivanti dall’inadempimento dell’obbligo di restituzione.

L’onere economico che così va ad aggravare la massa fallimentare costituisce il pregiudizio delle ragioni creditorie derivanti dalla sottrazione ad esse dei beni in leasing dovuto all’inadempimento dell’obbligo di restituzione di cui agli artt. 72 e 72 quater della l. fall., che pertanto integra il reato di bancarotta di cui è causa.

In termini pratici, dunque, le conseguenze derivanti dalla distrazione dei beni saranno patite in primo luogo dai creditori, dato l’onere economico che graverà sulla massa fallimentare e poi sulla società concedente che, non solo non rivedrà mai più i beni, ma che con molta probabilità, nemmeno troverà ristoro del danno patito dalla eventuale ammissione al passivo del proprio credito.

Avv. Francesca Muscarello

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