Decreto Rilancio – Le misure a sostegno del Lavoro e dell’Occupazione e dei Lavoratori

Decreto Rilancio – Le misure a sostegno del Lavoro e dell’Occupazione e dei Lavoratori

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Il Decreto Rilancio, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 19 maggio 2020, prevede numerose misure a sostegno del lavoro e dell’occupazione.

Elenchiamo di seguito le principali,

Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa  

E’ prevista dall’art. 43 la costituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, del Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa, con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2020 finalizzato sia al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte nel registro speciale dei marchi storici internazionali istituito presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi e al quale possono iscriversi ai sensi dell’art. 11 ter del D. Lgs. 30/2005, su istanza del titolare o del licenziatario esclusivo del marchio, i titolari o licenziatari esclusivi di marchi d’impresa registrati da almeno cinquanta anni o per i quali sia possibile dimostrare l’uso continuativo da almeno cinquanta anni, utilizzati per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati in un’impresa produttiva nazionale di eccellenza storicamente collegata al territorio nazionale; sia al salvataggio delle società di capitali con un numero di dipendenti non inferiore a 250 che si trovano in difficoltà economico-finanziaria. Di conseguenza viene abrogato con il presente articolo l’art. 185 ter del D.Lgs. n. 30/2005 che istituiva, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività produttiva sul territorio nazionale, presso il Ministero dello sviluppo economico, il Fondo per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale.

Le imprese che intendono avvalersi del Fondo devono notificare al Ministero dello sviluppo economico quali azioni intendono porre in essere per ridurre gli impatti occupazionali ovvero la previsioni di incentivi all’uscita, prepensionamenti, riallocazione di addetti all’interno dell’impresa o del gruppo di appartenenza dell’impresa; se ci sono imprese che hanno manifestato interesse all’acquisizione della società o alla prosecuzione dell’attività di impresa oppure le azioni che intendono porre in essere per trovare un possibile acquirente, anche mediante attrazione di investitori stranieri; le opportunità per i dipendenti di presentare una proposta di acquisto ed ogni altra possibilità di recupero degli asset da parte degli stessi. Verrà data la priorità alle domande che impattano maggiormente sui profili occupazionali e sullo sviluppo del sistema produttivo.

L’attuazione della norma è demandata ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali che definirà le modalità, i criteri di gestione e di funzionamento del Fondo nonché i requisiti, anche dimensionali, delle imprese che potranno accedervi, operando attraverso interventi nel capitale di rischio delle imprese in crisi, nonché le procedure per l’accesso ai relativi interventi.

Modifiche all’articolo 16 in materia di dispositivi di protezione individuale  

L’art. 66 modifica l’art. 16 del D.L. n. 18/2020 precisando che le mascherine chirurgiche reperibili in commercio sono considerate dispositivi di protezione individuale (DPI) per tutti i lavoratori e i volontari, sanitari e non, nonché per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro.

Modifiche all’articolo 19 in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario  

L’art. 68 apporta ulteriori modifiche all’art. 19 del D.L. n. 18/2020 attraverso la conferma della previsione originaria di 9 settimane di trattamento di integrazione salariale ordinaria e assegno ordinario in ambito FIS, con causale Covid – 19, utilizzabili dai datori di lavoro in caso di riduzione/sospensione di attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica in atto, nei periodi dal 23 febbraio al 31 agosto 2020.  

Viene, altresì, prevista la possibilità, esclusivamente per le aziende che hanno già completamente utilizzato le prime 9 settimane, di richiederne ulteriori 5 con la medesima causale Covid – 19, utilizzabili per riduzione/sospensione di attività lavorativa entro il termine del 31 agosto 2020 per un totale, quindi, di 14 settimane fruibili tra il 23 febbraio e il 31 agosto 2020.  

Vengono poi previste ulteriori 4 settimane aggiuntive di ammortizzatore sociale Covid – 19, entro i limiti di finanziamento previsti dall’art. 73 bis dello stesso decreto, che però potranno essere utilizzate solo a partire dal 1 settembre e fino al 31 ottobre 2020 per coprire riduzioni/sospensioni di attività lavorativa riconducibili all’emergenza epidemiologica. Il limite della duplice articolazione temporale (5 + 4) non opera per le aziende del settore turismo, fiere, congressi e spettacolo le quali potranno fruire delle ulteriori 4 settimane di ammortizzatore Covid – 19 anche per periodi di riduzione/sospensione dell’attività lavorativa antecedenti al 1 settembre 2020 e pertanto in continuità con il primo gruppo di 14 (18 settimane consecutive).  

Viene confermato, ancora, che ai beneficiari di assegno ordinario, limitatamente alla causale Covid-19, spetta l’assegno per il nucleo familiare.  

I datori di lavoro che presenteranno la domanda per l’assegno ordinario sono dispensati dall’osservanza della procedura di cui all’art. 14 e dei termini del procedimento previsti dall’ articolo 15, comma 2 e dall’osservanza dell’articolo 30, comma 2 del D.L.gs. n. 148/2015, fermo restando l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.  

La domanda deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa ma per le domande presentate dopo tale termine, ai sensi del comma 2 bis aggiunto dal Decreto Rilancio all’art. 19 del D.L. n. 18/2020, l’eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà avere luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione. 

 In ogni caso, ai sensi del nuovo comma 3 ter aggiunto dal Decreto Rilancio al medesimo art. 19 del D.L. 18/2020, il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 è fissato al 31 maggio 2020 e per le domande presentate oltre tale termine si applicherà quanto previsto dal suindicato comma 2 bis.  

Infine, viene aggiunto il comma 3 bis, il quale prevede la concessione della cassa integrazione per gli operai agricoli (CISOA) in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19. I periodi di trattamento sono concessi per un periodo massimo di 90 giorni, dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020 e comunque con termine del periodo entro il 31 dicembre 2020, e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste. Per assicurare la celerità delle autorizzazioni, le integrazioni salariali CISOA con causale COVID-19 sono concesse dalla sede dell’INPS territorialmente competente. La domanda va presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell’attività lavorativa. Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 è fissato al 31 maggio 2020. Per i lavoratori dipendenti di aziende del settore agricolo, ai quali non si applica il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), può essere presentata domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga previsto dall’art. 22 del DL. n. 18/2020. 

 Modifiche all’articolo 20 in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria  

L’art. 69 apporta all’art. 20 del DL n. 18/2020, in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in cassa integrazione straordinaria, una modifica delle settimane di cassa integrazione che con decorrenza dal 23 febbraio 2020 fino al 31 ottobre 2020 diventano diciotto. Chi ha richiesto le prime nove settimane può richiederne altre cinque entro il 31 agosto 2020. Queste possono essere incrementate di ulteriori quattro settimane per il periodo che va dal 1 settembre al 31 ottobre 2020.

Modifiche all’articolo 22 in materia di Cassa integrazione in deroga  

L’art. 70 apporta modifiche all’articolo 22 del DL 18/2020 con riferimento alla cassa integrazione in deroga concessa anche alle microimprese che in termini di suddivisione delle 18 settimane fruibili, funziona come quella ordinaria e straordinaria. Si avranno, infatti, nove settimane, più cinque, cui si aggiungono eventualmente quattro per il periodo che va dal 1 settembre al 31 ottobre 2020. Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi  divertimento,  spettacolo dal vivo  e  sale  cinematografiche,  è  possibile  usufruire  delle predette  quattro  settimane  anche  per  periodi  precedenti  al  1° settembre a condizione che i medesimi abbiano interamente  fruito  il periodo  precedentemente  concesso  fino  alla  durata   massima   di quattordici settimane. L’articolo in questione aggiunge anche il comma 4 bis che prevede l’obbligo, ai fini della relativa attuazione, per l’INPS di comunicare settimanalmente al Ministero  del  lavoro  e  delle politiche sociali e al Ministero dell’economia  e  delle  finanze le risultanze, anche in via prospettica, delle  autorizzazioni  e  delle erogazioni in relazione alle risorse ripartite tra le singole regioni e province autonome. Ancora viene inserito il comma 5 quater in base al quale le risorse finanziarie dei Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino  e  dell’Alto  Adige potranno essere utilizzate dalle Province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano, a condizione che  alla  copertura  del  relativo  fabbisogno finanziario si provveda con fondi provinciali, anche per la finalità di  assicurare  ai  lavoratori  una  tutela  integrativa  rispetto  a prestazioni  connesse  a  trattamenti   di   integrazione   salariale ordinaria,  straordinaria  e  in  deroga  previste  dalla   normativa vigente. I rispettivi Fondi autorizzeranno le relative prestazioni. Al comma 6 viene ancora aggiunto l’obbligo per il datore di lavoro di inviare all’INPS tutti i dati necessari per il pagamento, secondo le modalità stabilite dall’istituto, entro il giorno 20 di  ogni mensilità successiva a quella in cui è collocato  il  periodo  di integrazione salariale.

Ulteriori modifiche in materia di integrazione salariale 

Con l’art. 71 viene inserito l’art. 23 ter- Ulteriore finanziamento delle integrazioni salariali che prevede l’istituzione nell’ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un apposito capitolo di bilancio con dotazione per l’anno 2020 pari a 2.740,80 qualora sia necessario, per il prolungarsi degli effetti sul piano occupazionale dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, il rifinanziamento delle misure di integrazione salariale. Le predette risorse potranno essere trasferite all’INPS e ai Fondi di solidarietà bilaterali e bilaterali alternativi per il rifinanziamento delle misure con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze da adottare entro il 31 agosto 2020, con la previsione eventuale anche dell’estensione del periodo di durata dei trattamenti per un massimo di quattro settimane fruibili per i periodi decorrenti dal 1 settembre al 31 ottobre 2020. Viene inserito, altresì, l’art. 22 quater- Trattamento di integrazione salariale in deroga “Emergenza Covid-19” all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale secondo il quale la cassa integrazione in deroga con causale Covid 19, per i periodi successivi alle prime nove settimane riconosciuti dalle Regioni, sarà concessa dall’INPS a domanda del datore di lavoro la cui efficacia sarà in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa. I datori di lavoro invieranno telematicamente la domanda con la lista dei beneficiari all’INPS indicando le ore di sospensione per ciascun lavoratore per tutto il periodo autorizzato, il quale provvederà all’erogazione, previa verifica del rispetto dei limiti di spesa. Quest’ultimi saranno monitorati dall’INPS che ne fornirà il resoconto al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze e nel caso di raggiungimento del limite di spesa l’INPS non potrà emettere altri provvedimenti concessori. Per i datori di lavoro con unità produttive in più regioni o province autonome la cassa integrazione in deroga potrà essere riconosciuta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.  La domanda potrà essere trasmessa alla sede INPS territorialmente competente decorsi trenta giorni dall’entrata in vigore del Decreto Rilancio e dopo i trenta giorni dovrà essere trasmessa entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Il datore di lavoro che chiederà il pagamento diretto da parte dell’INPS trasmetterà la domanda entro il quindicesimo giorno dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, unitamente ai dati essenziali per il calcolo e l’erogazione di una anticipazione della prestazione ai lavoratori, con le modalità indicate dall’istituto. L’INPS autorizzerà le domande e disporrà l’anticipazione di pagamento del trattamento entro 15 giorni dal ricevimento nella misura del 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo. A seguito della successiva trasmissione completa dei dati da parte dei datori di lavoro entro 30 giorni dall’erogazione dell’anticipazione, l’INPS provvederà al pagamento del trattamento residuo o al recupero nei confronti dei datori di lavoro degli eventuali importi indebitamente percepiti. I datori di lavoro, per le domande che richiedono il pagamento diretto della prestazione riferita ai periodi compresi tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, se non hanno già provveduto, dovranno comunicare all’INPS i dati necessari per il pagamento entro venti giorni dall’entrata in vigore del Decreto Rilancio. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro quindici giorni dall’entrata in vigore del Decreto verranno stabilite le modalità di attuazione e la ripartizione del limite di spesa complessivo tra i differenti soggetti istituzionali preposti al riconoscimento dei trattamenti. Con il medesimo decreto verrà stabilita la quota delle risorse riservata al Ministero del  lavoro e delle politiche sociali per i trattamenti concessi dal medesimo Ministero.

Con il presente articolo viene inserito infine l’art. 22 quinquies-  Modifiche al pagamento diretto del trattamento di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario, il quale  stabilisce che le richieste di pagamento diretto presentate a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio sia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario sia di trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso, seguiranno lo stesso procedimento previsto per il trattamento salariale in deroga di cui all’art. 22 quater, comma 3, del Decreto Rilancio.  

Modifiche agli articoli 23 e 25 del Decreto Cura Italia in materia di specifici congedi per i dipendenti  

L’articolo 72 modifica l’art. 23 del DL. 18/2020 prevedendo che, per l’anno 2020 a decorrere dal 5 marzo e fino al 31 luglio 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a trenta giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato potranno fruire, per figli di età non superiore ai 12 anni, limite che si annulla in caso di figli disabili, di uno specifico congedo, per il quale sarà riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione e il cui periodo sarà coperto da contribuzione figurativa.  

Il medesimo articolo innalza a 16 l’età dei figli minori per i quali i genitori lavoratori dipendenti del settore privato, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, potranno usufruire del diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.  

Il bonus previsto, in alternativa al congedo e all’astensione suindicati, per l’acquisto di servizi di baby-sitting viene aumentato da 600,00 euro a 1200,00 euro. Lo stesso bonus potrà essere usato direttamente dal richiedente anche per pagare centri estivi o simili. La fruizione del bonus è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido.  Il presente articolo modifica anche l’art. 25 del DL 18/2020 aumentando da 1000 euro a 2000 euro il limite massimo per l’acquisto di servizi di baby-sitting per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, per il comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.  

Modifiche all’articolo 24 in materia di permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104  

L’art. 73 prevede l’aumento dei giorni spettanti per chi già gode dei permessi previsti dalla L.104/1992 a 12 giorni complessivi. Queste giornate addizionali di permesso potranno essere svolte nei mesi di maggio e giugno 2020.

Modifiche all’articolo 26 in materia di tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato  

L’art. 74 modifica la durata, fino al 31 luglio 2020, dell’equiparazione al ricovero ospedaliero del periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della L. 104/1992, nonchè per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della L. 104/1992.

Modifiche all’articolo 31 in materia di divieto di cumulo tra indennità  

L’articolo 75 modifica l’art. 31 del DL 18/2020 prevedendo la compatibilità con l’assegno ordinario di invalidità dell’indennità prevista per i professionisti e i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, dell’indennità prevista per i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago, dell’indennità prevista per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, dell’indennità prevista per i lavoratori del settore agricolo, dell’indennità per i lavoratori dello spettacolo e del reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19. 

Modifiche all’articolo 40 in materia di sospensione delle misure di condizionalità  

L’articolo 76 estende, modificando l’art. 40 del DL 18/2020, la sospensione da due a quattro mesi degli obblighi connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza e i relativi termini ivi previsti, le misure di condizionalità e i relativi termini comunque previsti per i percettori di NASPI e di DISCOLL e per i beneficiari di integrazioni salariali, degli adempimenti relativi agli obblighi di cui all’articolo 7 della legge 12 marzo 1999, n. 68, delle procedure di avviamento a selezione di cui all’articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nonché i termini per le convocazioni da parte dei centri per l’impiego per la partecipazione ad iniziative di orientamento.

Utilizzo risorse residue per trattamenti salariali in deroga

L’articolo 87 modifica l’articolo 1, comma 251, della legge 30 dicembre 2018, stabilendo che ai  lavoratori  che  hanno  cessato  la  cassa  integrazione guadagni in deroga nel periodo dal 1° dicembre 2017  al  31  dicembre 2018 e non hanno diritto all’indennità di disoccupazione  denominata “Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego  (NASpI)”  viene concessa, nel limite massimo di  dodici  mesi  e  in  ogni  caso  con termine entro il 31 dicembre 2020, in continuità con la  prestazione di Cassa integrazione  guadagni  in  deroga,  un’indennità  pari  al trattamento di mobilità in deroga, comprensiva  della  contribuzione figurativa.  L’articolo in questione apporta modifiche anche al comma 253 dell’art. 1 della L. 145/2018 stabilendo che i trattamenti suindicati verranno erogati nel limite massimo delle risorse assegnate alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano che concederanno l’indennità, esclusivamente previa   verifica della disponibilità finanziaria da parte dell’INPS.

Modifiche all’articolo 46 del decreto Cura Italia in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo e licenziamento collettivo

 L’articolo 89 va a modificare l’articolo 46 del DL n.18/2020 prorogando la sospensione dei licenziamenti collettivi e dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo da 60 giorni a cinque mesi e quindi fino al 17 agosto 2020.Viene aggiunto il comma 1 bis che concede la possibilità aldatore di lavoro, indipendentemente dal numero di dipendenti, che nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo, di revocarlo purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale in deroga decorrente dalla data in cui abbia avuto efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.   

Art. 90 Lavoro agile   

Il presente articolo prevede fino alla cessazione dello stato di emergenza per i lavoratori del settore privato con uno o più figli di età inferiore ai 14 anni, anche in assenza di accordi individuali, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, il diritto a svolgere la prestazione lavorativa in lavoro agile anche attraverso strumenti informativi nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro. Per tutto il periodo, i datori di lavoro dovranno comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione in modalità agile. Tale modalità può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato assolvendo gli obblighi di informativa relativa alla sicurezza in via telematica anche attraverso il ricorso alla documentazione presente sul sito dell’INAIL. 

Disposizioni in materia di NASPI E DIS- COLL 1.  

L’art. 92 proroga la NASPI e la DIS-COLL per due mesi per un importo pari a quello dell’ultima mensilità spettante per la prestazione originaria ma solo per i lavoratori che hanno l’indennità scaduta nel periodo compreso dal 1 marzo 2020 al 30 aprile 2020. Avranno diritto alla proroga solo i percettori esclusi dalle indennità introdotte dai precedenti decreti economici per l’emergenza coronavirus, così come dalle ulteriori agevolazioni previste dal nuovo decreto.

Disposizione in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine  

L’articolo 93 introduce la possibilità, in deroga all’articolo 21 del D.Lgs. n. 81/2015, di rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato anche in assenza delle esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori e delle esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria quindi senza l’apposizione delle specifiche causali.  

Avv. Aida De Luca

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