L’Amministratore di condominio non può essere sanzionato per la raccolta differenziata (Cass. civ., Sez. II, Sentenza 14/02/2023, n. 4561)

L’Amministratore di condominio non può essere sanzionato per la raccolta differenziata (Cass. civ., Sez. II, Sentenza 14/02/2023, n. 4561)

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Vanno annullati i verbali di accertamento e le ingiunzioni emesse nei confronti dell’amministratore di condominio quale obbligato in solido per l’errato conferimento dei rifiuti da parte dei condomini.

Il Fatto: l’amministratore sanzionato quale obbligato in solido per l’errato conferimento dei rifiuti da parte dei condomini

La sentenza ricostruisce il fatto come segue:

Con sentenza n. 3874-2020 del 21. 2. 2010 il Tribunale di Roma rigettò l’appello proposto dal condominio di via (Omissis) in Roma e dalla società A.A., suo amministratore, avverso la decisione di primo grado che aveva respinto le loro opposizioni contro le determinazioni dirigenziali ingiuntive di Roma Capitale che, a seguito di verbali di accertamento dell’AMA, li avevano sanzionati per la violazione del regolamento comunale sui rifiuti urbani, per la presenza, all’interno dei contenitori dei rifiuti per la raccolta differenziata assegnati al condominio, di rifiuti irregolarmente conferiti“.

Nel merito, il Tribunale “affermò che la responsabilità solidale del condominio e del suo amministratore trovava fondamento nella circostanza che i contenitori dei rifiuti erano collocati in luoghi di proprietà condominiale e che la mancata identificazione degli autori materiali delle violazioni non esentava da responsabilità il condominio ed il suo amministratore“.

Il ricorso dell’amministratore di condominio

La Suprema Corte ricostruisce i motivi di ricorso come segue: “il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 14, comma 7, e 62 del regolamento comunale per la gestione dei rifiuti n. 105-2005, della L. n. 689 del 1981, artt. 1803 e 1325 c.c., dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 112, 113 e 116 c.p.c.. Il motivo censura la sentenza impugnata per avere riconosciuto a carico del condominio e del suo amministratore una responsabilità solidale derivante dagli obblighi di custodia dei contenitori destinati alla raccolta differenziata dei rifiuti, disattendendo la contestazione della opponente di non avere mai avuto, in relazione ad essi, alcun rapporto diretto con l’AMA. Ad avviso della ricorrente, infatti, l’assegnazione diretta al condominio dei suddetti contenitori costituisce il presupposto degli obblighi di custodia e vigilanza posti a fondamento del giudizio di responsabilità nei confronti del condominio ed avrebbe dovuto essere provata dall’amministrazione comunale.

Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., degli artt. 112, 113 e 116 c.p.c., dell’art. 62 del regolamento comunale per la gestione dei rifiuti n. 105-2005 e della L. n. 689 del 1981, lamentando che il Tribunale abbia riconosciuto la responsabilità dei ricorrenti in via solidale con l’autore materiale delle violazioni, nonostante la concreta inesigibilità da parte del condominio e del suo amministratore del dovere di esercitare una vigilanza sul regolare conferimento dei rifiuti nei contenitori della raccolta differenziata, così trasformando la responsabilità in parola in responsabilità oggettiva a carico della collettività condominiale. Si contesta inoltre l’affermazione del Tribunale secondo cui il fondamento di tale responsabilità risiede nella L. n. 689 del 1981, art. 6, che dichiara la responsabilità solidale del proprietario della cosa che è servita o è stata destinata a commettere l’illecito, atteso che il condominio, cui i contenitori non sono mai stati materialmente assegnati, non può essere considerato proprietario o usufruttuario degli stessi“.

Le motivazioni della sentenza: l’amministratore ha la rappresentanza del condominio verso l’esterno solamente in relazione alle funzioni svolte di tenuta della contabilità e di gestione ed amministrazione dei beni comuni. Pertanto, non può essere direttamente responsabile, delle infrazioni commesse dai condomini in materia di raccolta di rifiuti, né con essi obbligato in solido al pagamento delle relative sanzioni

La motivazione della Suprema Corte è estremamente sintetica ed efficace e merita di essere riportata testualmente:

Il Tribunale di Roma ha affermato la responsabilità in via solidale dell’amministratore del condominio per le violazioni contestate sulla base del rilievo che i contenitori dei rifiuti oggetto delle irregolarità riscontrate dagli operatori dell’AMA risultavano collocati in luoghi di proprietà condominiale.

Questa motivazione è errata.

Essa muove dalla premessa che l’amministratore del condominio sia di fatto responsabile solidalmente degli atti posti in essere dai singoli condomini. Così invece non è, in quanto l’amministratore di condominio svolge l’incarico, riconducibile alla figura del mandato (art. 1129, comma 15, c.c.), di gestione ed amministrazione dei beni comuni, oltre che di tenuta della contabilità (art. 1130 c.c.), e nell’ambito solo di tali attribuzioni ha la rappresentanza dei condomini verso l’esterno (art. 1131 c.c.). Ciò comporta che l’amministratore di condominio può essere chiamato a responsabilità diretta, per avere materialmente concorso, con atti o comportamenti, alla commissione delle infrazioni.

I primi due motivi di ricorso vanno pertanto accolti“.

Conclusioni

La sentenza va senza dubbio accolta con favore, perché ha il merito di chiarire che l’amministratore di condominio non ha alcun compito, funzione, obbligo o potere in relazione al conferimento dei rifiuti da parte dei condomini e, di conseguenza, non può nemmeno rispondere di come questi effettuino la raccolta differenziata. La questione – specie nel Comune di Roma Capitale – è particolarmente sentita da parte degli amministratori di condominio, nei confronti dei quali AMA non esita ad elevare verbali di accertamento delle infrazioni alle regole di raccolta dei rifiuti.

Peraltro, va detto che la scarsa educazione civica ed i noti disservizi rendono ancora più difficoltosa la raccolta differenziata e ciò provoca un aumento degli errori e delle infrazioni alle regole del conferimento. Insomma, si tratta di un fenomeno che si autoalimenta. Per fortuna, grazie a questa giurisprudenza di legittimità, almeno gli amministratori non dovranno più trovarsi di fronte all’alternativa di pagare un verbale di importo modesto, ma palesemente ingiusto, ovvero presentare un costoso ricorso assumendosi, per giunta, il rischio della relativa lite.

Avv. Emanuele Nati

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