I NONNI SONO OBBLIGATI A CONTRIBUIRE AL MANTENIMENTO DEI NIPOTI IN CASO DI NECESSITA’

I NONNI SONO OBBLIGATI A CONTRIBUIRE AL MANTENIMENTO DEI NIPOTI IN CASO DI NECESSITA’

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Con la Ordinanza n. 14951 del 14 luglio scorso, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi su un tema delicatissimo, quale l’obbligo dei nonni di contribuire al mantenimento dei nipoti in caso di necessità.

Il caso riguarda il ricorso proposto da un ascendente paterno di un minore avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia che ha confermato la decisione di primo grado, con la quale il ricorrente è stato condannato a versare alla propria figlia l’importo di 130 euro mensili, quale contributo al mantenimento per il nipote minore disabile e che necessita di continue cure.

I Giudici di Piazza Cavour hanno confermato l’orientamento secondo il quale, nel caso in cui un genitore non riesca a far fronte alle esigenze dei propri figli minori, gli sarà consentito rivolgersi agli ascendenti al fine di riscuotere il contributo.

Tuttavia, ciò non costituisce una regola generale, nel senso che il genitore richiedente dovrà dimostrare di non essere in grado di adempiere ai propri obblighi di mantenimento ai sensi dell’art. 148 cc pur sfruttando tutta la propria capacità di lavoro, salva la possibilità di convenire in giudizio il genitore inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di costui.

Secondo la Cassazione, dunque, “l’obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli – che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori – è, infatti, subordinato e, quindi, sussidiario rispetto a quello primario dei genitori, non essendo appunto consentito rivolgersi agli ascendenti solo perché uno dei due genitori non dia il proprio contributo, ove l’altro genitore sia in grado di mantenere la prole.”

Nel caso di specie, la Sentenza della Corte di Appello ha dato atto che la madre richiedente ha dimostrato di non essere in grado di incrementare il proprio reddito e di essere impossibilitata a riscuotere il mantenimento da parte del padre, che non ha mai versato alcun assegno per il contributo al mantenimento del figlio.

Pertanto, con la Ordinanza de quo la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell’ascendente, confermando sul punto la decisione dei giudici di merito.

Avv. Francesca Muscarello

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