Cura Italia – La sospensione dei termini non si applica ai procedimenti di revisione dell’assegno di mantenimento

Cura Italia – La sospensione dei termini non si applica ai procedimenti di revisione dell’assegno di mantenimento

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L’art. 83, co. 3 lett. a) del Decreto Cura Italia prevede che non siano sospesi i termini relativi a “cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio; cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità“.

Nel diritto processuale interno, la categoria dei procedimenti di natura alimentare è distinta – almeno a determinati effetti – da quella dei procedimenti relativi al mantenimento. Un esempio della rilevanza di tale distinzione è data dalla disciplina della sospensione feriale dei termini. Infatti, essa si applica ai procedimenti di revisione delle condizioni della separazione (cfr. Cass. civ. Sez. VI – 1, Ord., (ud. 24-09-2013) 27-11-2013, n. 26571), mentre è espressamente esclusa dall’art. 92 della legge n. 742/1969 per i procedimenti di natura alimentare.

Se l’art. 83 del Decreto Cura Italia tenesse conto di tale distinzione, ne deriverebbe che i termini processuali relativi ai procedimenti in materia di revisione dell’assegno di mantenimento sarebbero oggetto della sospensione disposta dall’art. 83, commi 1 e 2 del mdedesimo Decreto.

Tuttavia, la relazione illustrativa del Decreto Cura Italia prevede espressamente che la locuzione “cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità” vada intesa con il significato che ad essa viene dato nella normativa comunitaria ed in particolare nell’art. 1 del Regolamento CE  n. 4/2009. E ciò “per non limitare la trattazione alle sole controversie alimentari strictu sensu il cui ambito può essere interpretato in modo più ristretto“.

A rigore, la nozione di obbligazioni alimentari accolta nel diritto dell’Unione europea va intesa nell’accezione autonoma propria del diritto comunitario (argomenta ex considerando n. 11 del suddetto Regolamento) e, dunque, estesa a tutte le obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità, e quindi comprensiva dei diversi istituti delle obbligazioni di mantenimento (e non solo di quelle di alimenti previste dall’ordinamento italiano).

In altri termini – secondo l’acceziome autonoma propria del diritto comunitario – nella materia delle obbligazioni alimentari sarebbero ricomprese anche le controversie relative alla modifica delle condizioni di separazione o divorzio.

Se ne dovrebbe concludere che i termini dei procedimenti relativi alla revisione dell’assegno di mantenimento non sono sospesi e continuano a correre

Va comunque ricordato che, nell’ordinamento interno, i lavori preparatori degli atti normativi (come la relazione governativa citata) non vincolano l’interprete, con la conseguente possibilità che non vi sia un’uniformità di giudizio sul punto.

Meglio sarebbe stato – dal punto di vista della certezza del diritto – inserire il richiamo all’art. 1 del Regolamento CE 4/2009 direttamente nel testo dell’art. 83, co. 3 (così come è stato fatto, ad esempio, con l’art. 56, co. 5, per la definizione delle piccole imprese alle quali si applica la moratoria dei pagamenti).

Nell’attuale situazione emergenziale, a parere di chi scrive, la scelta del Legislatore di ampliare le categorie di procedimenti per i quali non opera la sospensione dei termini al di là dei concetti tradizionalmente applicati nell’ordinamento processuale interno (ciò che avrebbe consentito di limitare l’esclusione della sospensione ai soli procedimenti alimentari, mantenendola per quelli relativi alla revisione dell’assegno di mantenimento) non è coerente con la necessità di favorire la semplificazione e la certezza nell’applicazione della normativa emanata.

E ciò a maggior ragione perché è esperienza comune che i procedimenti di revisione dell’assegno di mantenimento (o di quello divorzile) siano tutt’altro che di breve durata. Dunque, nella maggior parte dei casi, essi non sono di fatto caratterizzati dal requisito dell’urgenza, che avrebbe giustificato di sottrarli alla sospensione dei termini processuali in questa delicata fase di riorganizzazione.

Avv. Emanuele Nati

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