Decreto Liquidità – Il testo in Gazzetta Ufficiale ed un primo commento.

Decreto Liquidità – Il testo in Gazzetta Ufficiale ed un primo commento.

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È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 – c.d. Decreto Liquidità – recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”.

In estrema sintesi, sono previsti: risorse fino a 400 miliardi di euro per sostenere la liquidità di imprese e professionisti attraverso il Fondo centrale di garanzia PMI e le garanzie rilasciate da SACE, sospensione di pagamenti fiscali e contributivi, differimento al 30 aprile del termine entro il quale i sostituti d’imposta devono consegnare le CU, nuove misure per assicurare la continuità aziendale, nonché l’ampliamento dell’ambito di intervento della disciplina golden power nei settori di rilevanza strategica nazionale.

Di seguito le disposizioni più interessanti in materia di accesso al credito da parte delle delle piccole e medie imprese, ivi inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA.

L’art. 1 “Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese” prevede, in particolare, garanzie da parte dello Stato concesse attraverso la società SACE – del gruppo Cassa Depositi e Prestiti – in favore delle banche che effettuino finanziamenti alle imprese sotto qualsiasi forma.

Le imprese potranno ottenere la copertura dell’importo del finanziamento sulla base del numero dei dipendenti e del volume del fatturato. In particolare:

– le imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e un fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro ottengono una copertura pari al 90% dell’importo del finanziamento richiesto e per queste è prevista una procedura semplificata per l’accesso alla garanzia;

– le imprese con oltre 5.000 dipendenti e un fatturato fra 1,5 e 5 miliardi di euro ottengono una copertura pari all’80% dell’importo del finanziamento e al 70% se hanno un fatturato sopra i 5 miliardi.

L’importo della garanzia non potrà superare il 25% del fatturato registrato nel 2019 o il doppio del costo del personale sostenuto dall’azienda e, per le piccole e medie imprese, anche individuali o partite Iva, sono riservati 30 miliardi e l’accesso alla garanzia rilasciata da SACE sarà gratuito, ma subordinato alla condizione che le stesse abbiano esaurito la loro capacità di utilizzo del credito rilasciato dal Fondo di Garanzia per le PMI istituito dalla Lg. n. 662/1996.

In pratica, almeno per il credito alle PMI sembra che il finanziamento attraverso la garanzia di SACE sia una possibilità residuale.

Tale Fondo di Garanzia PMI viene anche potenziato dal Decreto, aumentandone sia la dotazione finanziaria sia la capacità di generare liquidità anche per le aziende fino a 499 dipendenti e per i professionisti.

Il Fondo completa così la sua trasformazione in strumento a supporto della piccola e media impresa, a tutela di imprenditori, artigiani, autonomi e professionisti.

È inoltre previsto un forte snellimento delle procedure burocratiche per accedere alle garanzie concesse dal Fondo.

L’art. 2 introduce a sostegno dell’export un sistema di coassicurazione in base al quale gli impegni derivanti dall’attività assicurativa di SACE sono assunti dallo Stato per il 90% e dalla stessa società per il restante 10%.

L’art. 4 (“Sottoscrizione contratti e comunicazioni in modo semplificato”) è intervenuto sulle modalità di stipula dei contratti bancari e di finanziamento.

In particolare, è previsto che per la sola clientela al dettaglio (sono quindi escluse le imprese) la stipula dei contratti bancari, dei contratti di credito al consumo, dei contratti quadro nei servizi di pagamento e l’autorizzazione al trasferimento dei servizi di pagamento connessi ad un conto di pagamento possano essere validamente effettuati con con l’invio di una semplice e-mail (nemmeno una PEC), allegando copia del documento di riconoscimento.

In pratica, viene previsto il superamento del sistema delle firme elettroniche (es. firma digitale, firma su tablet, ecc.) sino ad ora utilizzato, favorendo la stipula a distanza dei contratti, con strumenti – tuttavia – che non assicurano il medesimo grado di certezza.

Secondo le nuove norme, a partire da oggi e per tutto il periodo dell’emergenza, i nuovi contratti con la clientela al dettaglio potranno essere validamente stipulati anche se:

1 – il cliente dichiara di accettare la proposta di contratto con e-mail ordinaria, allegando copia del proprio documento di identità;
2 – vi sia il riferimento ad un contratto identificabile in modo certo ;
3 – l’e-mail del cliente ed il contratto siano conservati con modalità tali da garantirne la sicurezza, l’integrità e l’immodificabilità;4 – il requisito della consegna di copia del contratto è soddisfatto mediante la messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto su supporto durevole;

5 – l’intermediario consegna copia cartacea del contratto al cliente alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza.

L’art. 5 dispone il Differimento dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14”, che viene posticipata al 1 settembre 2021.

L’art. 6 (“Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale”) prevede la sterilizzazione delle norme del Codice civile (artt. 2446 e 2447 per le Spa e 2482-bis e 2482-ter per le Srl) che impongono “provvedimenti” per il caso di perdite “rilevanti”, se maturate nel corso di esercizi sociali che chiudano in una data compresa entro il 31 dicembre 2020.

Va precisato che si tratta di norme non applicabili agli esercizi già chiusi e ai finanziamenti-soci fatti in passato.

La norma mira a evitare che la perdita del capitale, dovuta alla crisi in atto, ponga gli amministratori di un numero elevatissimo di imprese nell’alternativa tra l’immediata messa in liquidazione delle società (in mancanza di apporti dei soci a copertura perdite) e il rischio di esporsi alla responsabilità per gestione non conservativa delle società da essi gestite (ai sensi dell’articolo 2486 del Codice civile).

L’art. 8 (“Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società”), prevede che i finanziamenti dei soci effettuati entro il 31 dicembre 2020 non siano equiparabili ai conferimenti nel capitale sociale e, pertanto, non siano posticipabili rispetto ai fornitori e agli altri creditori chirografari delle società finanziate dai propri soci, in deroga agli articoli 2467 e 2497 quinquies del Codice civile.

In particolare, l’art. 2467 c.c., mira ad impedire, nelle società a responsabilità limitata e nei gruppi di società, che i finanziamenti effettuati dai soci e dalle società c.d. sorelle, si risolvano in pregiudizio per i creditori sociali, poiché il loro rimborso è posticipato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori quando questi finanziamenti siano stati concessi, sotto qualsiasi forma, in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulti un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.

Questa normativa viene dunque disapplicata dal Decreto Liquidità in quanto la sua “filosofia” è quella di sanzionare indirettamente il fenomeno della cosiddetta sottocapitalizzazione.

Nell’attuale situazione emergenziale la perdurante applicazione di questa normativa costituirebbe un evidente disincentivo al coinvolgimento dei soci nella raccolta di risorse finanziarie utili alla continuazione aziendale.

L’art. 9 (Disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione), prevede la proroga di sei mesi dei termini l’adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati aventi scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021.

E’ inoltre previsto che il debitore possa presentare, sino all’udienza fissata per l’omologa, istanza al tribunale per la concessione di un termine non superiore a novanta giorni per il deposito di un nuovo piano e di una nuova proposta di concordato. L’unico limite previsto è che l’istanza sarà ritenuta inammissibile se presentata nell’ambito di un procedimento di concordato preventivo nel corso del quale è già stata tenuta l’adunanza dei creditori ma non sono state raggiunte le maggioranze stabilite dall’articolo 177 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

L’art. 10 (Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza”) prevede che i ricorsi per la dichiarazione di fallimento e per l’accertamento dello stato di insolvenza in caso di liquidazione coatta amministrativa o di amministrazione straordinaria depositati nel periodo tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020 sono improcedibili.

La previsione si riferisce anche alla richiesta formulata dal P.M., a meno che quest’ultimo non abbia fatto domanda di emissione di provvedimenti cautelari o conservativi a tutela del patrimonio dell’impresa, ai sensi dell’art. 15, comma 8, L.F.
I procedimenti interessanti, pertanto, non sono semplicemente sospesi fino al 30 giugno 2020, ma vanno dichiarati senz’altro improcedibili e fino a quella data non possono essere presentati nuovi ricorsi.

Il soggetto legittimato, se ancora interessato, dovrà proporre una nuova istanza dopo il 30 giugno 2020, ma, se a questa nuova istanza fa seguito la dichiarazione di fallimento, del periodo di sospensione non si tiene conto ai fini né dell’art. 10 l. fall. (ai sensi del quale il fallimento dell’imprenditore che ha cessato l’esercizio dell’impresa può essere pronunciato solo entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese), né per la decadenza dall’azione revocatoria ai sensi dell’art. 69-bis l. fall.

Tuttavia, nulla è previsto per la retrodatazione del c.d. “periodo sospetto”, sicché alcuni atti dispositivi posti in essere dal debitore potrebbero sottrarsi all’azione revocatoria fallimentare a causa dell’improcedibilità della prima istanza per la dichiarazione di fallimento.

L’art. 11 (Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito”) dispone la sospensione dei termini di scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi entro il 9 aprile 2020, per lo stesso periodo.

La sospensione opera anche a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.
La sospensione riguarda anche “ogni altro atto avente efficacia esecutiva”

Tale espressione sembra riferirsi indistintamente a tutti i titoli esecutivi, compresi quelli di formazione giudiziale.

La sospensione opera solo con riferimento ai termini per la presentazione, a quelli per la levata del protesto, a quelli per la revoca delle autorizzazioni in caso di mancato pagamento e a quelli per il pagamento tardivo. I protesti levati dal 9 marzo 2020 fino al 9 aprile 2020 non sono trasmessi alle Camere di Commercio e, qualora siano stati già pubblicati, vengono cancellati d’ufficio.

L’art. 12 (Fondo solidarietà mutui “prima casa “, cd. “Fondo Gasparrini”) dispone che a favore dei lavoratori autonomi, per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del Decreto Liquidità, l’accesso al beneficio di prima casa, c.d. Fondo Gasparrini”, anche nell’ipotesi di mutui in ammortamento da meno di 12 mesi.

L’art. 13 (“Fondo centrale di garanzia PMI”) sostituisce l’articolo 49 del DL “Cura Italia”, apportando significative modifiche all’operatività del Fondo Centrale di Garanzia, tra le quali:

– l’estensione dell’operatività alle imprese con numero di dipendenti non superiore a 499;

– l’innalzamento della percentuale di copertura della garanzia diretta al 90% dell’ammontare di ciascuna operazione finanziaria, previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell’articolo 108 del TFUE. L’importo delle operazioni finanziarie non può superare alcuni limiti definiti nel comma 1 lettera c). La percentuale di copertura della riassicurazione è incrementata al 100 percento dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90 per cento. La riassicurazione può essere innalzata al 100 percento dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non prevedano il pagamento di un premio per il rischio di credito assunto. Resta inteso che fino all’autorizzazione della Commissione Europea, le percentuali sono incrementate, rispettivamente, all’80 per cento per la garanzia diretta e al 90 per cento per la riassicurazione come previsto dal DL “cura Italia”;

– ai fini dell’accesso al Fondo, andranno presentati solo i dati per l’alimentazione del modulo economico-finanziario. Con frequenza bimestrale, in riferimento all’insieme delle operazioni ammesse alla garanzia, la consistenza degli accantonamenti prudenziali operati dal Fondo sono corretti in funzione dei dati di Centrale dei Rischi di Banca d’Italia, acquisiti dal Gestore del Fondo al momento della presentazione delle richieste di ammissione alla garanzia;

la garanzia è concessa anche in favore di beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate” ai sensi del paragrafo 2, Parte B della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d’Italia e successive modificazioni e integrazioni, purché la predetta classificazione non sia precedente alla data del 31 gennaio 2020.

– La garanzia è concessa anche alle imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all’articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, hanno stipulato accordi di ristrutturazione ai sensi dell’articolo 182-bis o hanno presentato un piano attestato di cui all’articolo 67 del predetto decreto, purché, alla data di entrata in vigore del decreto legge, le loro esposizioni non siano più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato successivi all’applicazione delle misure di concessione e la banca, sulla base dell’analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere che vi sarà il rimborso integrale dell’esposizione alla scadenza, ai sensi dell’art 47 bis, comma 6, lettere a) e c) del Regolamento 575/2013.

Restano, in ogni caso, escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” ai sensi della disciplina bancaria.

Sono previsti numerosi altri requisiti per l’esame dei quali si rinvia all’esame del testo integrale del provvedimento, all’inizio del presente contributo.

L’art. 18 prevede la sospensione di versamenti tributari e contributivi per i mesi di aprile e di maggio 2020 per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta, .

La sospensione riguarda i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi: a) alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta; b) all’imposta sul valore aggiunto; c) i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

Per i soggetti con ricavi superiori a 50 milioni di Euro sono previste altre agevolazioni e sospensioni (consultare il testo integrale del provvedimento).

L’art. 19 disciplina la proroga della sospensione delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti i rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari.

L’art. 30 introduce un Credito d’imposta per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro, al fine di incentivare l’acquisto di attrezzature volte a evitare il contagio del virus COVID19 nei luoghi di lavoro, secondo le misure e nei limiti di spesa complessivi previsti all’articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. La norma troverà quindi applicazione anche per le spese sostenute nell’anno 2020 per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.

L’art. 36 dispone la proroga della sospensione dei termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile,tributaria e militare dal 15 aprile 2020 all’ 11 maggio 2020.

L’art. 37 proroga i termini dei procedimenti amministrativi e l’efficacia degli atti amministrativi in scadenza dal 15 aprile 2020 al 15 maggio 2020.

Infine, l’art. 41 prevede disposizioni in materia di lavoro e dispone che le norme del Decreto Cura Italia relative al trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario (art. 19 Cura Italia) e quelle in materia di cosidetta Cassa Integrazione straordinaria (art. 22 Cura Italia) si applicano anche ai i lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020, con un’estensione dunque della platea di lavoratori e imprese interessate.  

Avv. Sonia Arena

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