Il nuovo Protocollo Covid-19 per la Fase 2 nelle imprese, la Procedura aziendale di attuazione delle misure di prevenzione del Virus e la responsabilità ex D.Lgs 231/2001

Il nuovo Protocollo Covid-19 per la Fase 2 nelle imprese, la Procedura aziendale di attuazione delle misure di prevenzione del Virus e la responsabilità ex D.Lgs 231/2001

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Il quadro.

Ieri 24 aprile, è stato finalmente licenziato e diffuso l’aggiornamento del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, che ha integrato il Protocollo dello scorso 14 marzo 2020, anche con le Misure nel frattempo emanate dal Ministero della Salute e dalla stessa Presidenza del Consiglio con il DPCM del 10 aprile 2020.

Si tratta del documento che tutte le aziende dovranno osservare nella Fase 2 per poter riaprire le attività tutelando al contempo la sicurezza dei lavoratori.

Infatti, secondo il Protocollo “La prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione. La mancata attuazione del Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza”.

I rischi per gli imprenditori e per le loro imprese.

L’art. 42, comma 2, del decreto legge n. 18, del 17 marzo 2020 (cosiddetto Decreto Cura Italia, appena convertito in legge), qualifica come infortuni i “casi accertati di infezione da coronavirus (SARS-CoV-2) in occasione di lavoro”.

Pertanto, nei casi di contrazione del Covid-19 da parte dei dipendenti o di terzi, all’interno dei luoghi di lavoro con esito invalidante o mortale, potrebbe insorgere una responsabilità sia a carico dell’imprenditore per i reati di lesioni colpose e omicidio colposo, commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute sicurezza sul lavoro.

L’imprenditore potrà essere chiamato a rispondere dei danni con il proprio patrimonio personale.

Tale responsabilità potrebbe, inoltre, estendersi all’impresa anche quando essa sia esercitata in forma di societàai sensi del d.lgs. n. 231/2001.

Infatti, l’art. 25-septies del d.lgs. n. 231 del 2001 punisce gli enti e le società nelle quali vengono commessi, nell’interesse e a vantaggio degli enti stessi, i reati di cui agli artt. 589 c.p. (omicidio colposo) e 590, co. 3 c.p. (lesioni colpose gravi o gravissime), in violazione della normativa antinfortunistica ed a tutela dell’igiene e della sicurezza sul lavoro, di cui al d.lgs. 81/2008.

Le sanzioni a carico dell’impresa sono molto elevate, poiché a seconda della fattispecie possono variare da un minimo (teorico, attesa la gravità del caso) di € 25.800,00 ad un massimo di € 1.549.000,00.

Oltre alle sanzioni pecuniare, sono previste a carico dell’ente sanzioni interdittive da un minimo di tre mesi al massimo di un anno (quali l’interdizione dall’esercizio dell’attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi,  il divieto di pubblicizzare beni o servizi) che potrebbero avere un effetto afflittivo per la continuità aziendale persino peggiore.

I rimedi per la prevenzione del rischio e le politiche aziendali in materia di sicurezza sul lavoro.

L’adozione del Protocollo e di adeguate misure e procedure di prevenzione del rischio e di protezione dei lavoratori consente all’imprenditore di andare esente da responsabilità individuale.

A determinate condizioni, inoltre, anche la società può essere scagionata da qualsiasi responsabilità, nonostante la commissione dell’illecito da parte del titolare.

Per ottenere tale risultato è necessario che la società si strutturi adottando un Modello di Organizzazione e Gestione idoneo a prevenire il tipo di reati in esame e che affidi ad un Organismo di Vigilanza interno il compito di vigilare sull’efficace attuazione del Modello Organizzativo così predisposto.

Non basterà, invece, per andare esenti da responsabilità invocare la fatalità o, comunque, l’involontarietà dell’evento.

Infatti, la Corte di Cassazione, anche a Sezioni Unite (Cass. pen., sent. n. 38343/2014), ha da tempo riconosciuto la compatibilità tra i reati di natura colposa, caratterizzati dalla non volontarietà dell’evento e i concetti di interesse e vantaggio (presupposto della responsabilità dell’ente), che evocano invece la direzione finalistica della condotta.

Secondo la Suprema Corte, infatti, “i concetti di interesse e vantaggio, nei reati colposi d’evento, vanno di necessità riferiti alla condotta e non all’esito antigiuridico”, ritenendo, perciò, integrati gli stessi ogniqualvolta si persegua un risparmio di spesa conseguente alla mancata predisposizione dello strumentario di sicurezza, la velocizzazione dell’attività produttiva o l’aumento di produttività,senza il costante rispetto della normativa prevenzionale.

Più recentemente, la Cassazione ha puntualizzato che ricorre il requisito dell’interesse qualora l’autore del reato – pur non volendo il verificarsi della morte o delle lesioni del lavoratore – abbia consapevolmente violato la normativa cautelare allo scopo di conseguire un’utilità per l’ente, mentre sussiste il requisito del vantaggio qualora la persona fisica abbia violato sistematicamente le norme di prevenzione, realizzando una politica d’impresa “disattenta” alla materia della sicurezza sul lavoro che abbia consentito una riduzione dei costi ed un contenimento della spesa con conseguente massimizzazione del profitto    (Cass. pen. Sez. IV, Sent., 29-01-2020, n. 3731).

Nel caso di contagio da Covid-19 all’interno dell’ambiente lavorativo, l’interesse o il vantaggio dell’ente potrebbero essere ravvisati, ad esempio, nel risparmio conseguente al mancato acquisto dei dispositivi di protezione individuali (DPI) specifici (guanti, mascherine, gel igienizzante, ecc.), oppure nella mancata riduzione dell’attività produttiva, che si sarebbe, invece, verificata in caso di adozione delle misure prescritte per Legge (distanziamento, divieto di assembramenti, scaglionamenti, ecc.).

Le misure previste dal Protocollo – Principi generali e regole per l’uso dei dispositivi di protezione individuale.

Sintetizzando al massimo, anche in seguito all’aggiornamento del Protocollo, le misure restrittive per il contenimento del COVID – 19 negli ambienti di lavoro prevedono che:

1- sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;

2 – siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;

3 – siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;

4 – siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, vengano utilizzati gli strumenti di protezione individuale;

5 – siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;

6 – siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni;

7 – siano favoriti intese tra organizzazioni datoriali e sindacali;

8 – per tutte le attività si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.

Per quanto concerne l’utilizzo di mascherine e dispositivi di protezione individuali per le vie respiratorie è previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l’utilizzo di una mascherina chirurgica, come previsto dal DL n. 9/2020 (art. 34) in combinato disposto con il DL n. 18/2020 (art 16 c. 1).

Ulteriori indicazioni igienico-sanitariesono state fornite dal Ministero della Salute ed elencate nell’allegato 4 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, al fine di evitare assembramenti all’interno degli uffici e contatti ravvicinati tra le persone.

Va ricordato che il Protocollo prevede solamente delle misure MINIME e che le imprese hanno il dovere di adattarle e di integrarle con altre equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione aziendale, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali -, che si compone di 13 punti, di seguito illustrati:

1 – Informazione

L’azienda dovrà informare tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità inerenti  le misure e  le cautele da adottare nello svolgimento dell’attività e nell’organizzazione del lavoro, ed in particolare dell’obbligo di:

  •  non recarsi al lavoro in presenza di febbre (oltre 37.5) o altri sintomi influenzali;
  • non poter recarsi o permanere in azienda e doverlo dichiarare tempestivamente qualora sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc);
  • rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene).

2 – Modalità di ingresso in azienda

Il personale prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea, da effettuarsi nel rispetto della normativa privacy vigente.

Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non dovrà essere consentito l’accesso ai luoghi di lavoro e le persone dovranno essere momentaneamente isolate e fornite di mascherine

Il datore di lavoro dovrà ad informare preventivamente il personale e chiunque intenda fare ingresso in azienda, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con oggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).

Anche in tale ipotesi, è necessario il rispetto della disciplina sul trattamento dei dati personali.

L’ ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

3 – Modalità di accesso dei fornitori esterni

Per l’accesso di fornitori esterni in azienda è previsto che si individuino le procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti.

In particolare, ove possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi. Non è consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro.

L’azienda è tenuta a ridurre, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori.

Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall’azienda dovrà essere garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento.

In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l’appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti.

4 – Pulizia e sanificazione in azienda

L’azienda dovrà assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro (compresi  tastiere, schermi touch, mouse) e delle aree comuni e di svago con adeguati detergenti.

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione

l’azienda in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalità ritenute più opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli ammortizzatori sociali (anche in deroga)

nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020.

5 – Precauzioni igieniche personali

Le persone presenti in azienda dovranno necessariamente adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani (per le quali è raccomandata anche la pulizia frequente con acqua e sapone) ed, a tal fine, l’azienda è tenuta a mettere a disposizione idonei detergenti in dispenser collocati in punti facilmente individuabili.

6 – Dispositivi di protezione individuale

Per l’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale deve tenersi conto della effettiva disponibilità in commercio. Ed in particolare:

a. le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità;

b. potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorità sanitaria;

  • è favorita la preparazione da parte dell’azienda del liquido detergente idroalcolico secondo le indicazioni dell’OMS (https: //www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf).

Qualora il lavoro imponga di mantenere una distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc…);

I lavoratori che condividono spazi comuni dovranno utilizzare la mascherina chirurgica.

7 – Gestione spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande e/o snack)

L’azienda dovrà contingentare l’accesso agli spazi comuni (mense aziendali, aree fumatori, spogliatoi, ecc.) prevedendo una ventilazione continua dei locali,  un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi ed  il mantenimento della distanza di sicurezza minima di 1 metro tra le persone che li occupano.

Gli spogliatoi dovranno essere organizzati ed adeguatamente sanificati in modo tale da lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro garantendone idonee condizioni igieniche sanitarie.

Occorrerà garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti, dei locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.

8 – Organizzazione aziendale (turnazione, trasferte e smart work, rimodulazione dei livelli produttivi)

Limitatamente al periodo emergenziale, viene ribadito che le imprese sono state autorizzate e/o obbligate a:

1 – disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart work, o comunque a distanza;

2 – procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi;

3 – assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili;

4 – utilizzare lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza;

5 – utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali (par, rol, banca ore) generalmente finalizzati a consentire l’astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione, ovvero – laddove non sufficiente – i periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti;

6- sospendere e annullare tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate.

Tra le nuove previsioni, si segnala che:

Il lavoro a distanza deve continuare ad essere favorito anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione;

E’ necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro ed il riposizionamento delle postazioni, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali.

L’articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all’entrata e all’uscita con flessibilità di orari.

È essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa (commuting), con particolare riferimento all’utilizzo del trasporto pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i viaggiatori e favorendo l’uso del mezzo privato o di navette.

9 – Gestione di entrata e uscita dei dipendenti

 Si dovranno favorire in azienda orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa), dedicando, ove possibile,  una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.

10 – Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione

Gli spostamenti all’interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo indispensabile e, nel rispetto delle indicazioni aziendali. Sono consentite le riunioni necessarie ed urgenti, nell’impossibilità di collegamento a distanza, riducendo al minimo la partecipazione e garantendo il distanziamento interpersonale e un’adeguata pulizia/areazione dei locali.

Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati, ma sarà comunque possibile effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart working.

11 – Gestione di una persona sintomatica in azienda

Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio del personale, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, l’azienda dovrà procedere immediatamente a fargli indossare la mascherina chirurgica e ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.

E’ previsto che l’azienda collabori con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19.

Nel periodo dell’indagine, l’azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria

12 – Sorveglianza sanitaria/Medico Competente/RLS

La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. Decalogo).

La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale.

E’, altresì, prevista una forte collaborazione tra il medico competente, il datore di lavoro e le RLS/RLST al fine di integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19.

Il medico competente è tenuto a segnalare all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy.

Tra le nuove disposizioni, viene previsto che:

– alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19;

– la sorveglianza sanitaria dovrà porre particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all’età;

– per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVID19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione”. (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.

13 – Aggiornamento del protocollo di regolamentazione

Infine, il Protocollo prevede che l’azienda debba costituire un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.

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Avv. Emanuele Nati                                       Avv. Sonia Arena

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