Decreto Rilancio – Crediti compensabili con F24 – Ripetizione delle ritenute – Sospensione dei pignoramenti e di alcuni termini tributari

Decreto Rilancio – Crediti compensabili con F24 – Ripetizione delle ritenute – Sospensione dei pignoramenti e di alcuni termini tributari

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Il Decreto Rilancio contiene misure di sicuro interesse per i contribuenti ed in particolare per le imprese.

Di seguito alcune delle norme maggiormente significative.

Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24

L’art. 147 prevede un incremento, pari ad 1 milione di euro, del  limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24.

La disposizione intende, dunque, incrementare la liquidità delle imprese, favorendo lo smobilizzo dei crediti tributari e contributivi attraverso l’istituto della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto-legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24).

A tal fine, a decorrere dall’anno 2020 è elevato da 700 mila euro a 1 milione di euro il limite annuo dei crediti compensabili attraverso il richiamato istituto della compensazione, ovvero rimborsabili in conto fiscale.

Modalità di ripetizione dell’indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di acconto

Al fine di deflazionare i contenziosi civili e amministrativi nei quali si discute del diritto del datore di lavoro (nonché sostituto di imposta) a pretendere la restituzione delle somme indebitamente erogate, al lordo o al netto delle ritenute fiscali operate all’atto del pagamento, l’art. 150 del Decreto Rilancio apporta una modifica all’art. 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  inserendo i commi 2-bis e 2-ter nell’articolo 10, del TUIR, prevedendo che la restituzione delle somme al soggetto erogatore – a decorrere dal 1° gennaio 2020 – deve avvenire al netto della ritenuta operata al momento dell’erogazione delle stesse, fermo restando la modalità di restituzione al lordo di cui alla lettera d-bis), comma 1, del medesimo articolo 10 del TUIR, nel caso in cui non sia stata applicata la ritenuta. Al sostituto d’imposta, che abbia avuto in restituzione le somme al netto della ritenuta operata e versata, spetta un credito di imposta nella misura del 30% delle somme ricevute, utilizzabile in compensazione “senza limiti di importo”. Tale credito d’imposta rileva ai fini della determinazione del reddito secondo le regole ordinarie.

Della restituzione delle somme in esame e dell’emersione del credito d’imposta sarà data evidenza nella certificazione unica rilasciata dal sostituto e nella dichiarazione dei sostituti d’imposta e degli intermediari.

 La norma prevede, inoltre, che sono fatti salvi i rapporti già divenuti definiti alla data di entrata in vigore del decreto.

Tuttavia, sono fatti salvi i rapporti già definiti alla data di entrata in vigore del Decreto.

Sospensione della compensazione tra credito d’imposta e debito iscritto a ruolo

Il Decreto Rilancio all’art. 145 – in considerazione del periodo emergenziale in atto e al fine di immettere liquidità nel sistema economico anche a favore delle famiglie – prevede una sospensione della compensazione tra credito d’imposta e debito iscritto a ruolo, ciò consente di effettuare i rimborsi, nei confronti di tutti i contribuenti senza l’applicazione della procedura di compensazione di cui dall’articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d’imposta

É stata altresì prevista, all’art. 149, la sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d’imposta, i cui termini di versamento scadono tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020.

Si è disposta la proroga, al 16 settembre 2020, dei seguenti adempimenti:

1) del versamento della prima o unica rata relativa alle adesioni sottoscritte, dei versamenti relativi alle mediazioni, alle conciliazioni, al recupero dei crediti di imposta e agli avvisi di liquidazione per i quali non è applicabile l’articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;

2) del termine finale per la notifica del ricorso di primo grado innanzi alle Commissioni tributarie per i suddetti gli atti e di quelli definibili ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020;

3) del versamento delle somme dovute per le rate relative all’acquiescenza, adesione, mediazione, conciliazione e a quelle relative agli istituti definitori previsti agli articoli 1, 2, 6 e 7 del decreto legge n. 119 del 2018, scadenti tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020 (ossia per gli atti di cui all’articolo in commento) rateizzabili in base alle disposizioni vigenti.

Il comma 5 dell’art. 149 introduce, ancora, una speciale rateazione, senza applicazione di ulteriori interessi, applicabile ai versamenti in scadenza tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020.

I soggetti interessati potranno, dunque, versare il dovuto o in un’unica soluzione oppure in 4 rate mensili di pari importo con scadenza il 16 di ciascun mese; la prima o unica rata dovrà essere versata entro il 16 settembre.

Gli eventuali versamenti, oggetto di proroga, già effettuati, non sono rimborsabili.

Restano invece confermati i termini di versamento delle somme e delle rate non interessate dalla proroga.

Sospensioni dei pignoramenti dell’Agente della riscossione su stipendi e pensioni

L’ art. 152 prevede la sospensione, fino al 31 agosto 2020 dei pignoramenti presso terzi effettuati dell’Agente della riscossione  e dai soggetti iscritti all’albo previsto dall’art. 53 del d.lgs. n. 446 del 1997, relativi a stipendi/pensioni e trattamenti assimilati, pignorati, nei limiti di legge, dagli stessi soggetti e, in pari tempo, sottrae le medesime somme al vincolo pignoratizio, consentendo al terzo, anche in caso di avvenuta assegnazione da parte del giudice, di mettere le predette somme a disposizione del debitore.

Viene altresì precisato che restano fermi gli accantonamenti effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme accreditate, anteriormente alla stessa data, all’agente della riscossione e ai soggetti iscritti all’albo previsto dall’articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Cumulabilità della sospensione dei termini processuali e della sospensione nell’ambito del procedimento di accertamento con adesione

Al fine di garantire una maggior certezza relativamente ai termini per la notifica del ricorso avverso l’avviso di accertamento, con l’ art. 158 si prevede che la sospensione dei termini processuali di cui all’articolo 83, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si intende cumulabile in ogni caso con la sospensione del termine di impugnazione stabilita dalla procedura di accertamento con adesione.

Pertanto, in caso di istanza di adesione presentata dal contribuente, si applicano cumulativamente sia la sospensione del termine di impugnazione “per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza”, prevista dall’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sia la sospensione prevista dal suddetto articolo 83.

Avv. Sonia Arena

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