Decreto Rilancio – Ecobonus e  Sismabonus del 110% e Colonnine per la Mobilità Elettrica

Decreto Rilancio – Ecobonus e Sismabonus del 110% e Colonnine per la Mobilità Elettrica

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L’art. 128 del Decreto Rilancio (Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici) prevede un incremento del bonus fino al 110% per le spese sostenute dai contribuenti dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 per gli interventi di riqualificazione energetica. La detrazione potrà essere spalmata in cinque rate annuali di pari importo.

Gli interventi riguardano (i) isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. In tal caso, la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio; (ii) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati a condensazione, a pompa di calore (ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo) o a microcogenerazione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio; (iii) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo e impianti di microcogenerazione. La detrazione è calcolata anche in questo caso su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro.

Sono beneficiari della presente disposizione i) le persone fisiche che detengono gli immobili al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni in relazione agli interventi realizzati sui condomini e sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale; (ii) gli Istituti autonomi case popolari (Iacp), comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica; (iii) le cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Sono escluse dal superbonus le seconde case qualora non siano incluse in edifici condominiali.

Per poter beneficiare degli incentivi occorre soddisfare i requisiti minimi previsti dai decreti del MISE emanati in attuazione dell’articolo 14, comma 3-ter, D.L. 63/2013 e soprattutto assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E), rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

La norma ha previsto anche una detrazione fino al 110%  anche per gli interventi antisismici, mantenendo i limiti di spesa previsti dall’art. 16 del DL 63/2013, ma con lafacoltà di cedere la detrazione ad una società assicurativa con la quale stipulare una polizza a copertura di eventi calamitosi.

Anche per la installazione delle colonnine elettriche negli edifici necessari alla ricarica delle autovetture è prevista la detrazione fino al 110%.

Le predette detrazioni godono della cessione del credito o dello sconto in fattura purchè siano vidimati ed abbiano il visto di conformità, per cui i professionisti saranno responsabili nell’accertare la congruità delle spese sostenute in riferimento alle opere di intervento che saranno state realizzate, nonchè nell’asseverazione del rispetto dei requisiti previsti dalla legge.

. Avv. Francesca Muscarello

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