Contratti di Assicurazione – La Cassazione ritorna sulla nullità della clausola Claims Made (Cass. Civ. 8894 del 13 maggio 2020)

Contratti di Assicurazione – La Cassazione ritorna sulla nullità della clausola Claims Made (Cass. Civ. 8894 del 13 maggio 2020)

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Segnaliamo una interessnte ordinanza della Suprema Corte che – di fatto – introduce un elemento di novità nella valutazione della legittimità delle clausole cosidette Claims Made nei contratti di Assicurazione.

Infatti, in epoche recenti le Sezioni Unite hanno ripetutamente dichiarato – sia pure sotto differenti profili – la legittimità di queso tipo di clausole contrattuali, qualificandole come clausole che hanno l’effetto di delimitare l’oggetto del contratto di assicurazione (cfr. Cass. Civ., SSUU n. 9140/2016 e n. 22437/2018).

La descrizione dei meccanismi alla base dell’operatività di queste particolari clausole contenute nei contratti di assicurazione è svolta con chiarezza dalle Sezioni Unite (22437/2018): “dette clausole – come già evidenziato dalla citata sentenze delle Sezioni Unite n. 9140 del 2016 – operano una deroga al modello di assicurazione della responsabilità civile delineato dall’art. 1917 c.c., comma 1, poichè la copertura assicurativa viene ad operare non “in relazione a tutte le condotte, generatrici di domande risarcitorie, insorte nell’arco temporale di operatività del contratto, quale che sia il momento in cui la richiesta di danni venga avanzata” (modello c.d. loss occurrence o act committed), bensì in ragione della circostanza che nel periodo di vigenza della polizza intervenga la richiesta di risarcimento da parte del terzo danneggiato (il c.d. claim) e che tale richiesta sia inoltrata dall’assicurato al proprio assicuratore.

Se questo è lo schema essenziale al quale si ispira il sistema c.d. “claims made” (letteralmente: “a richiesta fatta”), esso trova poi concretizzazione, nella prassi assicurativa, in base a più varianti, la cui riduzione alle due categorie più generali della claims “pura” (siccome imperniata sulle richieste risarcitorie inoltrate nel periodo di efficacia della polizza, indipendentemente dalla data di commissione del fatto illecito) e della claims “impura” (o mista: poichè operante là dove tanto il fatto illecito quanto la richiesta risarcitoria intervengano nel periodo di efficacia del contratto, con possibile retrodatazione della garanzia alle condotte poste in essere anteriormente) è frutto unicamente di convenzionale semplificazione, la quale, tuttavia, non può elidere la complessità del fenomeno.

Complessità che si apprezza, anzitutto, proprio a motivo di quelle varianti cui si faceva cenno, che introducono ulteriori previsioni pattizie orientate in più direzioni: per un verso, volte a rendere effettiva la copertura assicurativa rispetto a claims intervenute anche in un certo arco temporale successivo alla scadenza del contratto (c.d. sunset clause o clausola di ultrattività o di “postuma”); per altro verso, dirette a consentire all’assicurato, in aggiunta alla richiesta del danneggiato, di comunicare all’assicuratore, ai fini di operatività della polizza, anche le circostanze di fatto conosciute in corso di contratto e dalle quali potrebbe, in futuro, originarsi la richiesta risarcitoria (c.d. deeming clause)”.

Invece, la sentenza pur non ritenendo di discostarsi dai precedenti arresti delle Sezioni Unite, sembra dichiarare la nullità delle cosiddette Sunset Clause, cioé di quelle clausole che sono in realtà destinate a fornire all’assicurato una tutela più ampia di quella generalmente offerta con la claims made pura, pacificamente ritenuta lecita in giurisprudenza.

Il caso di specie

Un Ospedale e’ stato convenuto in giudizio per il risarcimento di danni subiti nel corso di un ricovero. La struttura sanitaria e’ stata condannata al risarcimento, ma, sin dal momento della sua costituzione in giudizio, aveva chiesto di essere manlevata dalla compagnia di assicurazione, la quale ha tuttavia eccepito che il contratto conteneva una clausola claims made, che impone di denunciare il sinistro entro dodici mesi dalla cessazione di efficacia, e che quel termine era in realta’ inutilmente trascorso.

Sia il giudice di primo grado che la Corte d’Appello hanno ritenuto fondata l’eccezione della Compagnia e, dunque, legittimo il rifiuto di tenere indenne l’Ospedale.

La motivazione della Cassazione

La Corte ricorda che la clausola in questione prevedeva l’obbligo dell’assicuratore di tenere indenne l’assicurato a condizione che: a) vi fosse stata richiesta di risarcimento da parte del terzo danneggiato entro quel periodo; b) che ricevuta richiesta di risarcimento, entro 12 mesi dalla cessazione del contratto, l’assicurato avesse denunciato il sinistro alla compagnia.

Pertanto, la clausola in discussione faceva dipendere la prestazione dell’assicurazione non solo dall’evento dedotto in contratto, ma altresi’ da un ulteriore evento incerto, quale e’ la richiesta di risarcimento del terzo danneggiato: se questa ultima non e’ tempestiva, non potra’ esserlo neanche quella dell’assicurato. La copertura assicurativa, infatti, decade se il terzo danneggiato decide di formulare la richiesta di risarcimento trascorsi dodici mesi dalla scadenza del contratto. Ossia: la tempestivita’ della richiesta di manleva, dipende dalla tempestivita’ della richiesta di risarcimento da parte del terzo, e questa dipendenza pone l’assicurato in una condizione di ingiustificato svantaggio nei confronti dell’assicuratore, creando una decadenza che il contraente non puo’ evitare.

La Suprema Corte ricorda che “le Sezioni Unite con sentenza 22437 del 2018 hanno riconsiderato la questione della clausola claims made (e di clausole simili) sotto un profilo rilevante: hanno cioe’ ritenuto che l’inserimento in un contratto di assicurazione di una clausola del tipo claims made non stravolge il tipo contrattuale, comportandone l’atipicita’, e dunque non si applica dell’articolo 1322 c.c., comma 2, che, quanto ai contratti atipici, richiede che ne sia valutata la meritevolezza. Piuttosto, l’inserimento nel contratto di assicurazione di una clausola siffatta mantiene inalterato il tipo negoziale, ampliandone semmai il contenuto o comportandone un adattamento agli interessi delle parti, cosi che non si trattera’ di valutarne la meritevolezza funzionale (astratta o concreta che sia) bensi’ di valutare se la determinazione del contenuto contrattuale e’ avvenuta nei limiti della legge (articolo 1322 c.c., comma 1)“.

Tale valutazione, secondo la Corte, va effettuata misurando la liceità della clausola con il criterio dell’articolo 1343 c.c., verificandone la causa concreta, ossia lo scopo economico individuale.

In altri termini, posto che le parti hanno arricchito il tipo contrattuale (assicurazione contro i danni) con la previsione di una decadenza a carico dell’assicurato, nei termini che si sono sopra ricordati, non e’ necessario postulare che questa clausola giustifica l’intera operazione negoziale (nei termini della causa concreta), ma e’ sufficiente chiedersi se sia lecita in se’ e per se’, alla luce del criterio di cui articolo 1322, comma 1, ossia se si mantenga nei limiti imposti dalla legge.

Secondo la Corte “La clausola, come ricordato, pone una decadenza a carico dell’assicurato non dipendente da una sua condotta: l’assicurato puo’ fare denuncia dell’evento nei 12 mesi dalla cessazione del contratto solo se abbia ricevuto in quei termini temporali la richiesta di risarcimento del danno, condizione che ovviamente dipende esclusivamente dal terzo danneggiato. In tali termini essa contrasta con disposizioni imperative di legge, non solo con l’articolo 1341 c.c., che vieta, se non sottoscritte, le clausole vessatorie, e che tra queste annovera espressamente quelle che impongono decadenze, ma altresi’ con l’articolo 2965 c.c., che commina la nullita’ dei patti con cui si stabiliscono decadenze che rendono eccessivamente difficile ad una delle parti l’esercizio del diritto. Ed invero, il termine apposto alla escussione dell’assicurazione, ossia al diritto di far valere la prestazione assicurativa a carico dell’assicuratore, e’ un termine di decadenza, che e’ nullo proprio perche’ rende, nella fattispecie, eccessivamente difficile l’esercizio del diritto dell’assicurato. La difficolta’ di esercitare il diritto non e’ ovviamente, come ritenuto dal giudice di merito, da valutarsi in termini temporali, nel senso che dodici mesi sono sufficienti per denunciare il sinistro all’assicurazione, ma va intesa anche nei termini della concreta possibilita’ di evitare la decadenza attraverso una propria condotta, possibilita’ che e’ del tutto esclusa o comunque assai ridotta se l’assicurato puo’ fare denuncia di sinistro solo in dipendenza dalla condotta del terzo, sulla quale ovviamente non puo’ influire. Altro e’ prevedere una decadenza nel termine di dodici mesi dalla richiesta di risarcimento da parte del terzo danneggiato, altro e’ fissare la scadenza di dodici mesi a partire dalla scadenza del contratto, prescindendo dunque dalla circostanza che in tale lasso di tempo puo’ non pervenire alcuna richiesta di risarcimento, che e’ il presupposto perche’ l’assicurato si rivolga all’assicuratore, ed estendendo peraltro la decadenza al caso in cui una richiesta di risarcimento pervenga all’assicurato, ma oltre il termine di efficacia del contratto. Cosi che l’assicurato puo’ evitare la decadenza a condizione non tanto che il terzo danneggiato faccia richiesta di risarcimento entro dodici mesi dalla cessazione degli effetti del contratto, ma che la faccia prima che si verifichi tale cessazione. In conclusione, le clausole che rendono difficile l’esercizio del diritto (articolo 2965 c.c.) sono anche quelle che prescindono dalla diligenza della parte, e che fanno dipendere quell’esercizio da una condotta del terzo, autonoma e non calcolabile. Nella fattispecie, poiche’ la denuncia del “sinistro” dipende dalla richiesta di risarcimento avanzata dal danneggiato verso l’assicurato, prima del quale quest’ultimo non ha interesse ad avvisare la sua assicurazione, il medesimo assicurato ha un onere (derivante dalla polizza) cui puo’ adempiere solo se ha ricevuto in tempo una richiesta di risarcimento da parte del terzo danneggiato, ossia se ha ricevuto la richiesta non solo entro 12 mesi dalla scadenza del contratto, ma nell’arco temporale dell’anno di sua validita’. Con conseguente violazione di legge della relativa clausola, di cui all’articolo 1322 c.c.”.

Conclusioni

Si tratta di un arresto che – a parere di chi scrive – rimette in discussione l’approdo cui erano arrivate le Sezioni Unite, perché se le clausole (come nel caso di specie) con le quali si dà copertura ai sinistri occorsi durante il periodo di vigenza della polizza e comunicati entro 12 mesi dalla sua scadenza non paiono meritevoli di tutela (perché introdurrebbero un significativo squilibrio nel sinallagma tra le parti e nella tutela dei relativi diritti), a maggior ragione tale giudizio negativo dovrebbe darsi delle clausole claim made pure, che limitano la copettura assicurativa ai soli sinistri denunciati all’assicuratore nel periodo di vigenza della polizza, assicurando – quindi – una tutela meno ampia di quella offerta dalla clausola dichiarata nulla, con inevitabile contrasto rispetto alle conclusioni già raggiunte dalle Sezioni Unite della Suprema Corte circa la validità di tali clausole.

In verità, pare che le motivazioni dell’ordinanza non riescano a sganciare la valutazione di liceità della clausola dal tradizionale modello del “loss occurring” e del sinistro-evento, e rievochino precedenti pronunce della medesima sezione III (cfr. Cass. 28.04.2017, n. 10509 e n. 10506), che le Sezioni Unite avevano già inteso superare con la pronuncia n. 22437 del 2018.

Per definizione, infatti, le clausole claims made non danno copertura agli eventi dannosi occorsi nel periodo assicurato, bensì alle richieste risarcitorie pervenute nel periodo di vigenza della polizza.

La sunset clause censurata dalla Cassazione, in quest’ottica, costituiva un rafforzamento delle tutele dell’assicurato perché estendeva la copertura alle denunce inviate alla Compagnia nei 12 mesi successivi alla scadenza del periodo di vigena della polizza.

Non rimane che attendere per verificare quale orientamento prevarrà.

Avv. Emanuele Nati

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