Al lavoratore licenziato durante il blocco spetta comunque l’indennità di disoccupazione.

Al lavoratore licenziato durante il blocco spetta comunque l’indennità di disoccupazione.

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L’INPS ha chiarito un aspetto controverso del sistema di blocco dei licenziamenti introdotto dal legislatore fino al 17 agosto.

In disparte le questioni circa il “buco” che si è creato tra la scadenza della precedente moratoria (DL 18/2020) e la ritardata pubblicazione del cd. Decreto Rilancio, vi è la possibilità che qualche datore di lavoro forzi deliberatamente il blocco, magari travestendo il licenziamento da economico a disciplinare.

Se ciò dovesse accadere, secondo l’INPS al lavoratore licenziato spetta comunque il trattamento di sostegno al reddito contro la disoccupazione involontaria (Naspi), a prescindere dall’esito della causa sulla validità ed efficacia del recesso.

Il messaggio Inps allegato precisa che il divieto di licenziamento non si applica ai rapporti di lavoro domestico, soggetti a una disciplina speciale, e ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa, dato che esulano dal campo della subordinazione.

Avv. Sandro Campilongo

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