Al fine del perfezionamento del vincolo contrattuale è necessario il raggiungimento dell’intesa sugli “elementi costitutivi” (Corte di Cassazione Sezione 6- 3, Civile, Ordinanza 2 luglio 2020 n. 13610).

Al fine del perfezionamento del vincolo contrattuale è necessario il raggiungimento dell’intesa sugli “elementi costitutivi” (Corte di Cassazione Sezione 6- 3, Civile, Ordinanza 2 luglio 2020 n. 13610).

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L’accordo che le parti abbiano raggiunto solo su “alcuni” punti essenziali del contratto non esaurisce la fase delle trattative, in quanto, al fine di perfezionare il vincolo contrattuale, è necessario che tra le stesse sia raggiunta l’intesa sugli elementi costitutivi, sia principali che secondari, dell’accordo. Conseguentemente, l’eventuale redazione di appunti o bozze di contratto non supera di per sé la fase della c.d. “puntuazione”, ovvero quella di un accordo preliminare su alcune delle condizioni del futuro contratto.

È quanto ha affermato la Suprema Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 13610/20 depositata lo scorso 2 luglio 2020, mediante la quale è stato accolto il ricorso proposto per regolamento di competenza.

Il Fatto e lo svolgimento del giudizio in sintesi.

La pronuncia in esame ha avuto origine dal giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento dei corrispettivi dei servizi svolti su incarico dell’attore-opponente.

Costituendosi in giudizio, la convenuta, tra le restanti difese, eccepiva l’incompetenza territoriale del Tribunale adito, avendo le parti in giudizio illo tempore convenuto la deroga convenzionale della competenza territoriale prevedendo la competenza territoriale esclusiva del Tribunale di altro foro.

All’esito del giudizio, il Tribunale adito, in accoglimento dell’eccezione sollevata, ha dichiarato l’incompetenza per territorio del tribunale adito, per essere competente il Tribunale convenzionalmente competente, dichiarando conseguentemente la nullità del decreto ingiuntivo in precedenza emesso.

A sostegno della decisione assunta, il Tribunale rilevava come, tra le parti, fosse stata espressamente convenuta per iscritto la deroga alla competenza territoriale del foro destinato a conoscere delle eventuali controversie riferite al contratto, individuando la competenza esclusiva del Tribunale indicato convenzionalmente, a nulla rilevando la circostanza che le parti non avessero ancora raggiunto l’accordo su alcuni punti secondari del contratto, dovendo ritenersi che le stesse non avessero attribuito, a detta lacuna, alcuna efficacia ostativa alla piena validità ed efficacia del contratto.

Avverso la Sentenza emessa dal Tribunale l’attore proponeva, pertanto, regolamento di competenza, sulla base di un unico articolato motivo di impugnazione.

Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, rilevata la fondatezza del regolamento proposto, affermava la competenza territoriale del Tribunale adito in primo grado.

I Motivi del Ricorso

Con l’unico motivo la ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per violazione degli articoli 28, 29 e 20 c.p.c. in relazione agli articoli 1321, 1322 e 1325 c.c. e all’articolo 1326 c.c., comma 5, nonché degli articoli 115 e 116 c.p.c. (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3), per avere il giudice a quo erroneamente ricostruito la vicenda contrattuale sottoposta al suo esame, trascurando di rilevare come il rapporto intercorso tra le parti fosse stato originariamente concluso attraverso lo scambio di comunicazioni in forma orale e attraverso l’invio di posta elettronica, senza l’individuazione di alcun foro competente in via esclusiva per le eventuali controversie contrattuali, e omettendo altresì di tener conto che le trattative intercorse per la successiva modificazione o razionalizzazione degli accordi originariamente raggiunti non avevano mai raggiunto alcuna effettiva definizione, sicché la clausola con la quale era stata prevista la competenza esclusiva del Tribunale di Brescia (contenuta negli scritti reciprocamente scambiati tra le parti al fine di raggiungere gli accordi modificativi successivamente non conclusi) non poteva ritenersi in nessun caso valida ed efficace in vista della negazione della competenza territoriale del Tribunale investito in sede monitoria.

Il ricorso è stato ritenuto fondato.

Le ragioni della Decisione

La Suprema Corte, in accoglimento del ricorso ha preliminarmente osservato che, sulla scorta di un consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l’accordo che le parti abbiano raggiunto su alcuni punti essenziali del contratto non esaurisce la fase delle trattative, perché, al fine di perfezionare il vincolo contrattuale, e’ necessario che tra le stesse sia raggiunta l’intesa sugli elementi costitutivi, sia principali che secondari, dell’accordo (Sez. 3, Sentenza n. 367 del 11/01/2005, Rv. 579123 01), con la conseguenza che, l’eventuale redazione di appunti o bozze di contratto non supera di per sé la fase della “puntuazione”, vale a dire quella di un accordo preliminare su alcune delle condizioni del futuro contratto (v. Sez. 2, Sentenza n. 2561 del 2/02/2009).

La pronuncia in commento, ha ritenuto valido tale principio anche nell’ipotesi dei c.d. contratti a formazione progressiva, nei quali l’accordo delle parti su tutte le clausole si raggiunge gradatamente e in cui il momento di perfezionamento del negozio è di regola quello dell’accordo finale su tutti gli elementi principali ed accessori, salvo che le parti abbiano inteso vincolarsi agli accordi raggiunti sui singoli punti, riservando la disciplina degli elementi secondari (Sez. 2, Sentenza n. 16016 del 24/10/2003, Rv. 567659 – 01).

In tale ultimo caso – secondo gli Ermellini – l’ipotesi prevista dall’articolo 1326 c.c., u.c. (secondo cui un’accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta) ricorre anche quando le modifiche richieste in sede di accettazione siano di valore secondario (Sez. 2, Sentenza n. 16016 del 24/10/2003, cit.).

Tuttavia, nel caso in cui le parti abbiano inteso considerare il contratto come definitivamente formato (per l’ininfluenza dei punti da definire e sulla sostanziale validità di quelli già concordati) la minuta dev’essere considerata come contratto perfetto (Sez. 2, Sentenza n. 11429 del 17/10/1992, Rv. 479037 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 2500 del 08/04/1983, Rv. 427364 – 01).

Tale minuta, infatti, aggiunge la Corte, può avere valore probatorio di un contratto già perfezionato là dove contenga l’indicazione dei suoi elementi essenziali e risulti che le parti abbiano voluto vincolarsi definitivamente anche in base al loro comportamento successivo, inteso a dare esecuzione all’accordo risultante da detta minuta, semprechè tale comportamento sia univoco e non consenta una diversa interpretazione (Sez. 2, Sentenza n. 11429 del 17/10/1992, cit.);

In tale ultimo caso, tuttavia, occorrerà sulla base degli elementi probatori complessivamente acquisiti, che la valutazione della vicenda contrattuale evidenzi gli estremi di un comportamento dei contraenti dotato di univocità significativa (tale da non consentire alcuna diversa interpretazione) nel senso di ritenere le stesse disposte a considerarsi definitivamente vincolate sui punti essenziali in relazione ai quali l’accordo deve ritenersi già raggiunto, salvo il prosieguo delle trattative sui punti secondari giudicati (dalle stesse parti) non ostativi alla piena validità ed efficacia degli accordi già raggiunti.

Nel caso di specie, dal complesso degli elementi istruttori acquisiti al giudizio, mentre risulta evidente l’avvenuta esecuzione iniziale di taluni accordi intercorsi in modo informale tra le parti, non risulta in alcun modo definita, in termini inequivoci, la volontà delle parti di considerare già pienamente vincolanti i punti consacrati nei documenti contrattuali prodotti, con evidenza destinati a formalizzare (in termini in parte ripetitivi e in parte modificativi degli originari accordi informali) un nuovo assetto dei rapporti contrattuali in corso tra le parti.

Conclusioni

Pertanto, l’accordo che le parti abbiamo raggiunto su alcuni punti essenziali del contratto non esaurisce la fase delle trattative, perchè al fine di perfezionare il vincolo contrattuale, è necessario che tra le stesse sia raggiunta l’intesa sugli elementi costitutivi, sia principali che secondari, dell’accordo.

Avv. Sonia Arena

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