Il tentativo di conciliazione non è obbligatorio per il procedimento monitorio in materia di telecomunicazioni

Il tentativo di conciliazione non è obbligatorio per il procedimento monitorio in materia di telecomunicazioni

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Con le due sentenze del 28 aprile 2020, n. 8240 e 8241, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno probabilmente messo un punto fermo in ordine al tentativo di conciliazione in materia di telecomunicazioni.

Con la prima pronuncia, i Giudici di Piazza Cavour hanno confermato la soluzione già adottata con la sentenza n. 25611/2016 dalla terza sezione, secondo la quale in materia di telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non sia espressamente richiesto prima della emissione del decreto ingiuntivo e non sia in assoluto compatibile con la struttura e finalità del procedimento monitorio, in quanto esso presuppone un giudizio che si svolga nel contraddittorio attuale tra le parti.

Alla base della decisione assunta, vi è l’interpretazione fornita del comma 11 dell’art. 1 della legge n. 249/1997 (“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”), secondo cui “l’Autorità disciplina con propri provvedimenti le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie che possono insorgere fra utenti o categorie di utenti ed un soggetto autorizzato o destinatario di licenze oppure fra soggetti autorizzati o destinatari di licenze tra loro. Per le predette controversie, individuate con provvedimento dell’Autorità, non può proporsi ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione da ultimare entro trenta giorni dalla proposizione della istanza all’Autorità. A tal fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione”.

Secondo la Suprema Corte, da tale dettato normativo non discende alcun obbligo di tentare la conciliazione anche nel caso in cui si ricorra al procedimento monitorio e ciò prima di tutto per ragioni strutturali, ovvero perché strutturalmente le due procedure sono incompatibili. Infatti, la fase incidentale dialogica del procedimento, tra Giudice e parti, che deve aprirsi qualora si rilevi il mancato previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione ove previsto, non può conciliarsi con un procedimento privo di contraddittorio quale è quello monitorio.

Sotto il profilo finalistico, continua la Corte, il procedimento di conciliazione e quello monitorio non appaiono compatibili, perché l’esigenza di immediata soddisfazione del creditore dotato di prova scritta del credito posta alla base del giudizio monitorio, che si realizza con il differimento del contraddittorio rispetto alla formazione del titolo verrebbe vanificata dal previo esperimento del tentativo di conciliazione.

Ciò potrebbe portare a ritenere che tale soluzione si ritorce in danno della parte debole, il che, secondo la Corte è da escludersi, in quanto non necessariamente la parte che richiede il decreto ingiuntivo è il somministrante, potendo essere anche il somministrato che agisce per ottenere la restituzione di quanto versato in eccedenza.

Resta inteso che la possibilità di risolvere la controversia in sede diversa da quella giudiziaria non è esclusa, visto che nel momento in cui si apre il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo e perciò la fase ordinaria, diviene operativo l’obbligo fissato dal comma 11 della l. n. 249/1997 di esperire il tentativo di conciliazione.

Con la seconda sentenza, la Corte di Cassazione ha chiarito che il mancato esperimento del tentativo di conciliazione dà luogo alla improcedibilità e non alla improponibilità della domanda, con la conseguenza diretta che il Giudice deve sospendere il giudizio e concedere un termine alle parti per esperire il tentativo di conciliazione, salvaguardando, in questo modo gli effetti sia sostanziali che processuali della domanda, così come avviene anche in materia di mediazione obbligatoria ex D. L. n. 28/2010.

Ne deriva che la mancata instaurazione del procedimento determina un rinvio della udienza per dar luogo o per concludere il tentativo, senza con ciò invalidare gli atti compiuti e ferme restando le preclusioni già maturate.

Avv. Francesca Muscarello

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