In sede di divorzio e/o separazione consensuale, è valido l’accordo che trasferisce la proprietà esclusiva di beni mobili o immobili tra i coniugi.

In sede di divorzio e/o separazione consensuale, è valido l’accordo che trasferisce la proprietà esclusiva di beni mobili o immobili tra i coniugi.

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La sentenza n. 21761 del 29 luglio 2021 pronunciata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione sancisce il principio di diritto secondo il quale in sede di divorzio congiunto o di separazione consensuale sono ammissibili accordi tra le parti, che attuino in via diretta ed immediata il trasferimento della proprietà di beni o di altro diritto reale sugli stessi.

La decisione giunge a fronte della Ordinanza interlocutoria n. 3089 del 10 febbraio 2020, con la quale la prima sezione civile aveva chiamato le Sezioni Unite a pronunciarsi sulla validità e legalità dell’atto di trasferimento immobiliare raggiunto dai coniugi davanti al Giudice del divorzio o della separazione senza ricorrere all’intervento del Notaio

La vicenda trae origine dal caso di due coniugi che in sede di procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio innanzi al Tribunale di Pesaro hanno raggiunto un accordo le cui condizioni prevedevano, tra le altre, il trasferimento in favore dei figli  della coppia della quota del 50% della nuda proprietà spettante al padre sull’immobile adibito a casa coniugale ed il trasferimento da parte del marito alla ex moglie dell’usufrutto sulla propria quota dell’immobile.

Dopo una complessa e lunga disamina con richiami soprattutto alle numerosissime pronunce rese al riguardo dalla Suprema Corte nel corso degli anni, le Sezioni Unite hanno finalmente statuito che le clausole dell’accordo di divorzio consensuale, come anche quelle in sede di separazione consensuale che riconoscono ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni mobili o immobili, oppure di diritti reali, sono valide.

Tale accordo, continua la Suprema Corte, assume la forma di atto pubblico ai sensi e per gli effetti dell’art. 2699 cod. civ. e costituisce valido titolo per la trascrizione a norma dell’art. 2657 cod. civ.

Sul punto, precisa la sentenza in commento che l’accordo traslativo deve contenere tutte le indicazioni richieste dall’art. 29 comma 1-bis della legge n. 52/1985, che sanziona con la nullità gli atti di trasferimento immobiliare che non contengano l’identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione di conformità oggettiva.

Pertanto, la validità dei trasferimenti immobiliari presuppone l’attestazione da parte del Cancelliere che le parti abbiano prodotto gli atti e reso le dichiarazioni di cui al citato articolo 29, ma il mancato compimento da parte dell’ausiliario del Giudice della ulteriore verifica circa l’intestatario catastale dei beni trasferiti e la sua conformità con le risultanze dei registri immobiliari non produce nullità.

Precisa la Corte che tale incombente può certamente essere eseguito dal cancelliere, al quale, come al Giudice, compete la qualifica di pubblico ufficiale e lo svolgimento delle formalità relative alla udienza rientra nell’esercizio della pubblica funzione.

La decisione delle Sezioni Unite rappresenta senz’altro un traguardo importante e non solo perché favorisce l’esplicazione della autonomia contrattuale anche innanzi al Giudice della famiglia, ma soprattutto perché consente alle parti un notevole risparmio di spese derivanti dal mancato intervento del Notaio, finora reso necessario.

Avv. Francesca Muscarello

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