Responsabilità del ristoratore per l’incidente subito dal cliente nel locale. Cass. Civ., Ordinanza del 28 maggio 2020 n. 9997.

Responsabilità del ristoratore per l’incidente subito dal cliente nel locale. Cass. Civ., Ordinanza del 28 maggio 2020 n. 9997.

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Chi accede in un ristorante, stipulando per facta concludentia un contratto rientrante nel genus del contrattod’opera, ha diritto di pretendere dal gestore che sia preservata la sua incolumità fisica”.

È questo il principio generale sancito dalla Suprema Corte con la recente Ordinanza n. 9997 del 28 maggio 2020.

I magistrati hanno così chiarito che il contratto di ristorazione non contempla la sola somministrazione degli alimenti e delle bevande, ma anche l’ospitalità dell’avventore, che impone al gestore del ristorante di preservare l’incolumità dei suoi ospiti, al pari del contratto di albergo o trasporto.

Il gestore, tuttavia, non può essere ritenuto responsabile se il fatto del terzo integra il caso fortuito, che deve essere accertato in concreto, per verificare se il ristoratore poteva effettivamente prevedere o evitare l’evento.

Nel caso di specie, i genitori agivano in giudizio per chiedere il risarcimento dei danni riportati dalla figlia minore, rimasta ustionata ad un braccio a causa della caduta di una pizza bollente, mentre questa veniva trasportata da una cameriera a un tavolo.

Chiedevano perciò la condanna del ristoratore al risarcimento dei danni patiti.

Il Tribunale rigettava la domanda e la sentenza veniva appellata dai soccombenti.

La Corte d’appello – accogliendo il gravame – affermava che il gestore del ristorante dovesse ritenersi responsabile dell’accaduto ai sensi dell’art. 1218 c.c. che sancisce la responsabilità contrattuale del debitore disponendo che “Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”.

La Corte d’appello considerava dimostrato che “effettivamente il rovesciamento della pizza sul braccio della minore era statocagionato da un caso fortuito e precisamente da un urto improvviso ed imprevedibile“, inferto da un avventore alla cameriera intenta al servizio ai tavoli, e che la persona la quale aveva urtato la cameriera era uno dei commensali della danneggiata.

Tuttavia, dal momento che la vittima ed i suoi commensali costituivano una “comitiva di giovani turbolenta“, per il gestore del ristorante era “del tutto prevedibile la possibilità che lacameriera fosse urtata da uno dei componenti del gruppo e, pertanto, avrebbero dovuto essere adottate delleadeguate cautele ed attenzioni“.

Il ristoratore soccombente ha proposto ricorso in Cassazione sollevando quattro motivi:

  1. con il primo, rilevava che la domanda degli attori avrebbe dovuto essere qualificata dalla Corte d’appello come domanda extracontrattuale, ai sensi dell’art. 2043 c.c., e di conseguenza addossar loro l’onere della prova della colpa e del nesso causale. Sostenendo, a tal riguardo, che il contratto di ristorazione, prevede unicamente la fornitura di alimenti e bevande e traendone la conclusione che l’infortunio occorso ad un cliente durante il periodo in cui si trattiene nel ristorante, originato dalla condotta di un altro avventore, non rientrerebbe nel “programma contrattuale” cui si obbliga il ristoratore;
  2. con il secondo motivo, il ricorrente evidenziava che la Corte d’Appello lo ha ritenuto responsabile dell’evento senza indicare l’obbligo che avrebbe dovuto adempiere per evitarlo, ovvero senza individuare l’obbligo giuridico da lui violato. Sotto altro aspetto ritiene che il giudice dell’impugnazione, abbia violato le regole che disciplinano l’accertamento del nesso causale, in quanto in primo grado era stato accertato in punto di fatto, e comunque rimasto incontestato, che l’incidente si verificò in quanto la cameriera addetta al servizio ai tavoli venne urtata da un membro della comitiva cui si accompagnava la vittima, il quale “in piedi si agitava scompostamente nella sala”, nonché che il fatto del terzo, integrando gli estremi del caso fortuito, esclude il nesso di causa tra inadempimento e danno;
  3. il terzo motivo veniva assorbito dall’accoglimento del secondo;
  4. con il quarto motivo, il ricorrente lamentava la carenza di motivazione in relazione alla stima del danno patito e quantificato in 30.000 euro.

In estrema sintesi, la Suprema Corte con l’ordinanza in commento ha accolto il secondo e il quarto motivo, ha dichiarato assorbito il terzo ed ha, infine, ritenuto infondato solo il primo, per cui ha cassato la sentenza in relazione ai motivi accolti e rinviato alla Corte d’Appello competente, in diversa composizione, per valutare la questione ancora aperta del caso fortuito come descritta nella motivazione.

Il primo motivo del ricorso è stato ritenuto infondato, in quanto l’avventore che stipula con il gestore di un ristorante un contratto d’opera ha il diritto di pretendere che sia tutelata la sua incolumità fisica, poiché l’accordo di ristorazione prevede non solo la somministrazione di cibi e bevande, ma anche l’ospitalità.

Per cui, al pari dei contratti di albergo e trasporto “il creditore affida la propria persona alla controparte. E tanto basta per far sorgere a carico di quest’ultima, l’obbligo di garantire l’incolumità all’avventore, quale effetto naturale del contratto ex art. 1374 c.c.”

Effetto derivante dalla legge, e quindi onnipresente in ogni contratto – ivi compreso il contratto di ristorazione – è l’obbligo di salvaguardare l’incolumità fisica della controparte, quando la prestazione dovuta sia teoricamente suscettibile di nuocerle.

Tale obbligo discende dall’art. 32 Cost., norma direttamente applicabile anche nei rapporti tra privati e sussiste necessariamente in tutti i contratti in cui una delle parti affidi la propria persona all’altra: e

dunque non solo nei contratti di spedalità o di trasporto di persone, ma anche in quelli – ad esempio – di albergo, di spettacolo, di appalto (quando l’opus da realizzare avvenga in presenza del committente), di insegnamento d’una pratica sportiva, di ristorazione.

Il secondo motivo è stato ritenuto infondato nella parte in cui il ricorrente lamentava la violazione delle regole sul nesso di causalità materiale, ma è stato accolto nella parte in cui lamentava la violazione delle regole sulla colpa.

Infatti, benchè la Corte d’Appello abbia accertato i fatti come descritti, ovvero che la cameriera urtata da una terza persona (un commensale della stessa vittima), ha rovesciato sulla minore una pizza ancora fumante, la stessa Corte ha poi ritenuto che dinamica dell’accaduto non escludesse la responsabilità del ristoratore ritenendo che, pur integrando gli estremi del caso fortuito, l'”agitazione” dei ragazzi che componevano la comitiva presente nel ristorante era prevedibile, e si sarebbe potuta evitare da parte del ristoratore adottando “le adeguate cautele”.

Tale ultima affermazione rappresenta – secondo i giudici di legittimità – una falsa applicazione degli articoli 1218 e 1176 c.c. sul caso fortuito ed in particolare “E’ certamente vero che il fatto del terzo può integrare gli estremi del caso fortuito, ed è altresì vero che il caso fortuito, per escludere la colpa del danneggiante, deve avere due caratteristiche:

1- non poteva essere previsto, nè evitato;

2- il responsabile aveva l’obbligo (legale o contrattuale) di prevederlo od evitarlo”.

Pertanto, l’evento fortuito, ma prevedibile od evitabile, non libera l’autore del danno da responsabilità, contrattuale od aquiliana che sia.

La prevedibilità o l’evitabilità del caso fortuito, quando questo sia costituito dal fatto d’un terzo, non può essere presunta in astratto, ma va accertata in concreto. E l’accertamento in concreto di tali circostanze esige che si stabilisca:

a) se il professionista medio, nella specie, il ristoratore “medio”, potesse con la diligenza da lui esigibile prevedere quel che sarebbe poi accaduto;

b) se lo stesso potesse concretamente adottare condotte diverse e salvifiche, rispetto a quella effettivamente tenuta.

Infine, è stato ritenuto fondato anche il quarto motivo perché in effetti la Corte non ha motivato in che cosa consiste il danno estetico risarcito, l’entità, il tipo di invalidità che ne è conseguita, la sua entità e i criteri adottati per la sua quantificazione.

Volendo sintetizzare, possiamo dire che la responsabilità del ristoratore potrà essere esclusa solo se si dimostri:

1 – l’esistenza di un caso fortuito tale da non poter essere previsto e/o evitato e

2 – che , in ogni caso, il ristoratore abbia fatto tutto il possibile per evitare l’incidente.

Avv. Sonia Arena

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