IL BAMBINO SI FA MALE ALLE GIOSTRE DEL PARCO PUBBLICO: IL GIUDICE DEVE CONSENTIRE AI GENITORI DI PROVARE LA RESPONSABILITA’ DEL COMUNE

IL BAMBINO SI FA MALE ALLE GIOSTRE DEL PARCO PUBBLICO: IL GIUDICE DEVE CONSENTIRE AI GENITORI DI PROVARE LA RESPONSABILITA’ DEL COMUNE

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Con la ordinanza n. 7578 del 27 marzo scorso, la Corte di Cassazione ha confermato alcuni importanti principi in tema di violazione dell’art. 115 e 116 cod. proc. civ. nonchè quello sulla responsabilità delle cose in custodia ai sensi dell’art. 2051 cod. civ.

Il caso posto all’esame della Suprema Corte riguarda la domanda giudiziale proposta nei confronti di un Comune dai genitori di un bambino che all’epoca dei fatti aveva appena nove anni, per i danni riportati in seguito ad una caduta a causa di un difetto della pedana dello scivolo posto all’interno di un parco comunale.

Il Tribunale adito non ha accolto la domanda attorea ritenendo che la ricostruzione dei fatti riportata nell’atto di citazione fosse poco chiara perché contraddittoria rispetto a quanto narrato nella querela sporta dagli stessi genitori immediatamente dopo l’accaduto. Sulla base di tale motivazione, il Giudice di prime cure non ha ammesso le prove.

Investita del gravame, la Corte d’Appello adita ha valutato inammissibile in limine litis la impugnazione ai sensi dell’art. 348 cpc.

Innanzi alla Suprema Corte, i ricorrenti motivano il ricorso ritenendo che il giudice del merito avrebbe dovuto ammettere le prove per consentire la dimostrazione dei fatti che dall’esame del solo atto di citazione non potevano ritenersi né provati, o viceversa, inverosimili, lamentando perciò la violazione degli artt. 115e 116 cpc in quanto la mancata ammissione delle prove e, dunque, l’assenza di qualsiasi risultanza istruttoria ha condotto ad una decisione illogica ed erronea.

Nel merito i ricorrenti lamentavano la violazione dell’art. 2051 cod. civ. in quanto il Tribunale aveva ritenuto non provato che il difetto della pedana fosse una insidia non visibile

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ed ha cassato con rinvio la decisione impugnata.

Dalla lettura della sentenza vengono in rilievo su due fondamentali questioni, la prima di natura processuale e la secondo di merito.

La prima riguarda il difetto di motivazione per omessa ammissione delle prove da parte del giudice di primo grado.

I Giudici di Piazza Cavour definiscono in primis “errore di percezione” quello in cui è incorso il giudice del merito nel ritenere esservi contraddizione nella narrazione del fatto riportata tra l’atto di citazione con quanto contenuto nella querela, facendo notare che in entrambi gli atti si fa riferimento al fatto che le assi di legno dello scivolo dal quale il bambino è caduto non erano ben fissate.

Diversamente dall’errore di valutazione, il c.d. “errore di percezione” riguarda il contenuto di una prova e che può essere fatto valere in sede di legittimità per violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., norma che vieta di fondare la decisione su prove reputate dal giudice esistenti, ma mai ammesse.

Ciò che pone in rilievo la Suprema Corte è il fatto che se anche si fosse riscontrata la contraddittorietà in entrambe le narrazioni, ciò non avrebbe esonerato il Tribunale dall’obbligo di motivare la propria decisione di rigettare le prove. Con la presente pronuncia, dunque, la Corte di Cassazione è tornata a ribadire il principio secondo il quale il vizio di motivazione per omessa ammissione delle prove può essere denunciato per cassazione laddove esso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, in modo tale che la “ratio decidendi” risulti priva di fondamento (Cass. n. 16214/2019).

L’altra importante censura riguarda l’errore in cui è incorso il Giudice di prime cure, laddove ha affermato che la responsabilità da cosa in custodia sussiste quando la cosa determina la configurazione nel caso concreto di una insidia e che la prova stessa della insidia non fosse visibile o spettasse al danneggiato.

Seguendo un orientamento già consolidato in altrettante pronunce, la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito che la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. ha natura oggettiva e presuppone soltanto che il danno sia stato determinato dalla cosa in custodia per il proprio dinamismo (cfr. Cass. Ord. 4133/2018), per cui tale responsabilità trova il suo fondamento nella mera relazione intercorrente tra la res e colui che su di essa esercita l’effettivo potere.

Il danneggiato, dunque, è gravato soltanto dall’onere di dimostrare l’esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l’evento di danno, mentre spetta al convenuto provare l’esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera oggettiva (il caso fortuito) idoneo ad interrompere quel nesso causale.

Ne consegue che il Tribunale avrebbe potuto accertare che la responsabilità o meno del convenuto o, viceversa, che il danno poteva essere evitato dal danneggiato usando l’ordinaria diligenza, soltanto ammettendo le prove e solo allora escludere o meno l’applicabilità dell’art. 2051 cod. civ.

Avv. Francesca Muscarello

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