BANCHE: LA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE PUO’ ESSERE RICHIESTA DAL GIUDICE ANCHE IN CORSO DI CAUSA.

BANCHE: LA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE PUO’ ESSERE RICHIESTA DAL GIUDICE ANCHE IN CORSO DI CAUSA.

Condividi
Tempo di lettura:5 Minuti, 6 Secondi

La Cassazione è tornata ad esprimersi sul dibattuto tema dell’esibizione documentale e sull’interpretazione estensiva dell’art. 119 TUB statuendo che il cliente ha sempre diritto di ottenere la documentazione contrattuale, anche in sede giudiziaria. Nello specifico la Suprema Corte (Cassazione civile, sez. VI, 11 Marzo 2020, n. 6975) ha ritenuto non corretto limitare l’esercizio della richiesta di cui all’art. 119, comma 4, TUB alla fase anteriore all’avvio del giudizio eventualmente intentato dal correntista nei confronti della Banca né tantomeno pretendere il completo decorso del termine stabilito dalla norma perché la Banca consegni la documentazione contrattuale e contabile richiesta dal cliente.

L’art. 119 TUB, infatti, contempla la disciplina relativa alla richiesta da parte dei clienti alla Banca, di copia della documentazione e dei contratti inerenti al rapporto bancario intercorso. Tuttavia, la Cassazione, ritiene che detta richiesta non debba per forza essere inoltrata prima della instaurazione di un eventuale giudizio innanzi all’Autorità giudiziaria ed è errato considerarla quale condizione imprescindibile per l’ammissione della successive ed eventuali richieste istruttorie. E’ necessario, soltanto, che alla Banca sia stato concesso un termine congruo per potere depositare la documentazione richiesta, nel rispetto delle preclusioni processuali di cui all’art. 183, comma 6, cod. proc. civ. Inoltre, l’esercizio del potere in questione non è subordinato al rispetto di determinare forme né la formulazione della richiesta è riservata solo alle parti del relativo contratto ma può essere conoscibile dal giudice o transitabile per lo stesso.

La sentenza si colloca sulla scia del principio già sancito dalla Cassazione in precedenti sentenze secondo il quale l’art. 119, comma 4, TUB, nell’ammettere il diritto del cliente di ottenere dalla Banca copia dei documenti di contratto e di esecuzione dei rapporti bancari, non prevede nessuna limitazione nella fase giudiziale dei rapporti tra cliente e istituto di credito. In realtà, con la disposizione dell’art. 119 cit., la legge dà vita a una facoltà del cliente non soggetta a restrizioni diverse rispetto a quelle in essa previste e, specularmente, ad un dovere di protezione in capo all’intermediario, consistente nel fornire, qualora richiesti, degli idonei supporti documentali alla propria clientela, e che sussiste nel limite dei dieci anni anche dopo la chiusura dei rapporti interessati (cfr., tra le altre, Cass., 8 febbraio 2019, n. 3875; Cass., 11 aprile 2019, n. 14231; Cass. 30 ottobre 2019, n. 27769; Cass., 4 dicembre 2019, n. 31649).

La sentenza in commento ha ribadito l’altro importante principio in base al quale anche in assenza del positivo espletamento dell’intera procedura di cui all’art. 119 TUB, l’istanza di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ. è sempre ammissibile. Posto che il titolare di un rapporto bancario ha sempre diritto di ottenere copia della documentazione dei rapporti bancari, e ciò anche in sede giudiziaria, l’ordine di esibizione non va considerato come uno strumento alternativo rispetto a quello delineato dall’art. 119, comma 4, TUB, in quanto il primo opera nel processo e costituisce il mezzo attraverso cui il diritto sancito dal secondo potrebbe addirittura esplicarsi mentre il secondo conferisce un diritto e rileva perciò sul piano del rapporto tra Banca e correntista regolato dal diritto sostanziale (così Cass., n. 14231/2019 cit.).

La giurisprudenza in passato limitava la possibilità di chiedere al giudice l’ordine di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ. alla condizione che il clienteavesse richiesto prima del processo la consegna della copia della documentazione relativa a rapporti bancari, con istanza alla Banca ex art. 119 T.U.B., che solo se inadempiuta consentiva la successiva richiesta giudiziale ex art. 210 cod. proc. civ.

Più recentemente, però, la Cassazione (n. 14231/2019; n. 11554/2017) ha affermato che il potere del correntista di chiedere alla Banca di fornire la documentazione relativa al rapporto di conto corrente tra gli stessi intervenuto, può essere esercitato, ai sensi dell’art. 119, comma 4, TUB anche in corso di causa e con l’utilizzo di qualunque strumento idoneo allo scopo, senza alcuna limitazione sostanziale o di forma, se non nel rispetto dei termini processuali.

La Cassazione, con le sentenze citate alle quali si rifà la sentenza in commento, ha ritenuto che l’assenza di una domanda di accesso alla documentazione bancaria da parte del cliente prima della proposizione del giudizio, non ha rilevanza sostanziale, avendo il cliente pieno diritto di accesso alla documentazione in qualsiasi momento egli ritenga, e questo anche successivamente all’inizio del processo, con la sola limitazione temporale che l’istanza processuale (nella specie, ai sensi degli articoli 210 e 212 cod. proc. civ.) sia avanzata prima della decadenza delle istanze istruttorie (e quindi entro i termini processuali di cui all’art. 183, comma 6, cod. proc. civ.). Per tali ragioni, la Corte di Cassazione ha esteso il potere di accesso alla documentazione bancaria anche quando esso sia esercitato, per la prima volta, durante il processo. Nella giurisprudenza di merito si registrano delle specificazioni ulteriori del diritto suindicato. Il Tribunale di Roma, con l’ordinanza del 4 aprile 2016, ha stabilito che il potere conferito al giudice dall’art. 210 cod. proc. civ., di ordinare ad una delle parti o ad un terzo la esibizione di un documento, deve essere tenuto distinto dall’onere di produzione di documenti che grava sulla parte tenuta a fornire la prova, e può essere esercitato solo quando detta parte non possa, senza l’esibizione, assolvere con altro mezzo l’onere probatorio. Conseguentemente l’ordine di esibizione non può avere ad oggetto un documento posseduto dalla parte che propone la relativa istanza.

Avv. Aida De Luca

Condividi