I proventi dell’attività dei coniugi non cadono immediatamente in comunione

I proventi dell’attività dei coniugi non cadono immediatamente in comunione

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È quanto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione nella Ordinanza n. 3767 del 12 febbraio 2021, con la quale ha ribadito un principio di diritto più volte enunciato, secondo il quale la comunione de residuo si realizza al momento dello scioglimento della comunione, limitatamente a quanto effettivamente sussista nel patrimonio del singolo coniuge e non a quanto avrebbe potuto ivi rinvenirsi. Ne consegue, che ai sensi dell’art. 177 lett. c), sono esclusi dalla comunione legale i proventi dell’attività separata da ciascuno dei coniugi e consumati, anche per fini personali, in epoca precedente allo scioglimento della comunione.

Quanto alla interpretazione della norma sul concetto di “provento”, è appena il caso di precisare che sia dottrina che giurisprudenza fanno prevalere la tesi estensiva, per cui si afferma che è considerato tale ogni utilità derivante dall’attività lavorativa svolta a qualsiasi titolo (dipendente o professionale, occasionale o stabile) dal coniuge.

In tutta evidenza, ciascun coniuge può gestire i redditi derivanti dalla propria attività lavorativa come meglio crede e per soddisfare le proprie esigenze, salvo dover adempiere ai propri doveri familiari, quale quello di contribuire ai bisogni della famiglia, il cui obbligo è sancito all’art. 143 cod. civ.  

Nel caso di specie, la Suprema Corte ha cassato la sentenza resa dalla Corte Territoriale che aveva errato nel ritenere assoggettate al regime della comunione de residuo le somme impiegate dal coniuge per l’acquisto di un immobile, il cui preliminare di vendita era stato sottoscritto in costanza di matrimonio.

Sul punto, i Giudici di Piazza Cavour hanno chiarito che da un lato i proventi realizzati da ciascuno dei coniugi in vigenza del regime di comunione non vi confluiscono immediatamente ed il percettore, assolti i doveri di contribuzione, è libero di disporne; dall’altro, essendone avvenuta la consumazione, essi non sono più sussistenti al momento dello scioglimento della comunione e dunque nessun diritto de residuo può accampare su di essi l’altro coniuge.

Ne consegue che la comunione de residuo è costituita soltanto dai redditi sussistenti al momento dello scioglimento della comunione, compresi i beni acquistati con i proventi dell’attività lavorativa dei coniugi, ma che gli stessi hanno destinato al menage familiare.

Avv. Francesca Muscarello

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