Solo il Giudice può disporre il pagamento dell’assegno diretto ai figli maggiorenni non economicamente indipendenti

Solo il Giudice può disporre il pagamento dell’assegno diretto ai figli maggiorenni non economicamente indipendenti

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È quanto statuito dalla terza sezione della Suprema Corte di Cassazione nella recentissima ordinanza n. 9700 del 13 aprile 2021.

La vicenda sulla quale gli Ermellini sono stati chiamati a pronunciarsi trae origine da un procedimento di opposizione alla esecuzione ex art. 615 Cod. Proc. Civ. innanzi al Tribunale di Padova avente ad oggetto la richiesta di pagamento da parte della intimante e beneficiaria dell’assegno di mantenimento in favore del figlio da parte dell’ex coniuge.

Il Tribunale veneto ritenne l’opposizione fondata sull’assunto che l’intimato avesse fornito la prova di aver versato direttamente nelle mani del figlio l’importo stabilito per il suo mantenimento e quindi di aver adempiuto all’obbligo di pagamento, assumendo che ciò era frutto di una intesa raggiunta con il figlio e la stessa beneficiaria.

In sede di gravame, la Corte d’Appello di Venezia, in accoglimento delle ragioni della beneficiaria dell’assegno riformulò la statuizione del Giudice di primo grado, motivando che la sussistenza di un accordo tra padre, madre e figlio circa il mantenimento diretto fosse irrilevante in assenza di un provvedimento giudiziale ad hoc.

La sentenza di appello è stata impugnata innanzi alla Suprema Corte, la quale con la ordinanza in parola ha rigettato il ricorso del padre obbligato.

In primo luogo, osserva la Corte di Cassazione, se è vero che ai sensi dell’art. 1188 cod. civ. è facoltà del creditore indicare al debitore il terzo beneficiario del pagamento (che peraltro, non muta la persona del creditore), ben altra fattispecie è la sostituzione del creditore stabilito nel provvedimento giudiziale e che, secondo la ricostruzione del ricorrente sarebbe avvenuta in virtù di un preteso accordo, di cui, però, la Suprema Corte non ha riconosciuto essere stata fornita la prova.

Ne consegue che ai sensi dell’art. 337 septies cod. civ., il pagamento dell’assegno di mantenimento direttamente nelle mani del figlio maggiorenne non è una facoltà riconosciuta all’obbligato, bensì il frutto di una decisione giudiziale, con la conseguenza che un qualsiasi accordo contrario non può essere che nullo e privo di effetti.

Avv. Francesca Muscarello

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