Videosorveglianza in condominio: necessaria la maggioranza ex art. 1136 co. 2 c.c., ma non l’unanimità (Cass. Civ. Ord. 14969/2022).

Videosorveglianza in condominio: necessaria la maggioranza ex art. 1136 co. 2 c.c., ma non l’unanimità (Cass. Civ. Ord. 14969/2022).

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La Cassazione precisa che – anche prima della riforma del condominio – la delibera con la quale l’assemblea dei condomini approvava l’installazione di un sistema di videosorveglianza non necessitava dell’unanimità dei consensi, bensì della maggioranza prevista dall’art. 1136, co. 2 c.c., così come attualmente disposto dall’art. 1122-ter c.c.

Il Caso: l’impugnazione della delibera assembleare per l’installazione di un sistema di videosorveglianza e la relativa ripartizione delle spese.

Una condomina impugnava due delibere del condominio. Per quello che interessa, entrambe contenevano la statuizione relativa alla ripartizione, in base ai millesimi di proprietà, della spesa per l’installazione e per il completamento di un sistema di videosorveglianza.

Il Tribunale dichiarava inammissibile la impugnativa della prima delibera per decorso del termine e rigettava l’impugnativa della seconda, ritenendola infondata.

La condomina interponeva appello, affermando – in ordine all’impianto di video sorveglianza – che la materia esulava dalla competenza dell’assemblea, richiedendosi il consenso unanime di tutti i partecipanti al condominio.

La Corte d’appello rigettava l’impugnazione.

I motivi della decisione della Suprema Corte: anche prima della riforma del condominio, l’installazione del sistema di videosorveglianza andava deliberata con la maggioranza di cui all’art. 1136, co. 2 c.c., ora espressamente prevista dall’art. 1122-ter c.c.

Secondo la condomina che aveva presentato ricorso in Cassazione, prima della riforma del condiminio la delibera in ordine all’installazione dell’impianto di video sorveglianza non avrebbe potuto essere approvata a maggioranza semplice Peraltro, sempre secondo la ricorrente, la delibera non avrebbe potuto essere vincolante per i dissenzienti, trattandosi di innovazione voluttuaria ed eccessivamente costosa.

La Suprema Corte conclude per l’infondatezza del motivo di ricorso, ricostruendo gli orientamenti della giurisprudenza sul punto precedenti alla riforma del condominio, con la quale è stato finalmente introdotto l’art. 1122-ter c.c., che dispone:

Le deliberazioni concernenti l’installazione sulle parti comuni dell’edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall’assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell’articolo 1136“.

La motivazione con la quale la Corte di Cassazione giunge a tale conclusione è la seguente:

“Prima della riforma del condominio la giurisprudenza di merito, nel silenzio della legge, ha affrontato più volte le problematiche sottese all’uso di telecamere, arrivando però a soluzione contrastanti. In particolare, una parte della giurisprudenza di merito sosteneva che la delibera dell’assemblea condominiale che approva l’installazione di un impianto di video sorveglianza relativo a parti comuni, non rientra, in senso assoluto, tra quelle riconducibili all’approvazione dell’assemblea. Altro orientamento faceva salvo il caso in cui la decisione fosse stata assunta all’unanimità dai condomini, perfezionandosi in questo caso un comune consenso idoneo a fondare effetti tipici di un negozio dispositivo dei diritti coinvolti. Una terza impostazione si accontentava della deliberazione a maggioranza e per la prospettata violazione della privacy dei condomini richiamava la giurisprudenza della Corte di cassazione penale secondo cui installare una telecamera sul cortile condominiale non integra gli estremi del reato di cui all’art. 615 bis c.p.

Il legislatore della novella, con un articolo dedicato, ossia il nuovo art. 1122 ter c.c., ha introdotto, nel sistema della disciplina condominiale, la video sorveglianza. La nuova disposizione prescrive che le deliberazioni concernenti l’installazione su parti comuni di impianti volti a consentire la video sorveglianza di essi sono approvate dall’assemblea con la maggioranza di cui all’art. 1136 c.c., comma 1. La norma, quindi, ha confermato la correttezza della soluzione già anticipata da una parte della precedente giurisprudenza di merito“.

L’installazione del sistema di videosroveglianza non costituisce una spesa voluttuaria e eccessivamente gravosa

La pronuncia si segnala anche sotto un altro interessante profilo. Infatti, nel caso di specie, la Suprema Corte ha escluso che la spesa per l’installazione del sistema di videosorveglianza fosse di natura voluttaria e comunque gravosa, rilevando come la ricorrente non avesse fornito la prova richiesta dall’art. 1121 c.c.

Infatti, secondo la Cassazione “… In quanto alle obiezioni sul carattere voluttuario o gravoso dell’innovazione deve ricordarsi che le innovazioni per le quali e consentito al singolo condomino, ai sensi dell’art. 1121 c.c., di sottrarsi alla spesa relativa, per la quota che gli compete, sono quelle che riguardano impianti suscettibili di utilizzazione separata e che hanno natura voluttuaria, cioè sono prive di utilità, ovvero risultano molto gravose, ossia sono caratterizzate da una notevole onerosità, da intendere in senso oggettivo, dato il testuale riferimento della norma citata alle particolari condizioni e all’importanza dell’edificio. Si precisa che l’onere della prova di tali estremi grava sul condomino interessato, vertendosi in tema di deroga alla disciplina generale della ripartizione delle spese condominiali (Cass. n. 2408/1981). Le relative valutazioni integrano un accertamento di fatto devoluto al giudice del merito e sono incensurabili in sede di legittimità se sorrette da motivazione congrua (Cass. n. 428/1984).

Ciò posto, non occorrono particolari argomenti per disattendere la censura ora in esame, stante la genericità della medesima. La ricorrente, infatti, non indica alcun elemento concreto, relativo alle particolari condizioni ed all’importanza dell’edificio, che avrebbe dovuto indurre la corte di merito a ritenere l’innovazione scarsamente utile o eccessivamente gravosa. In proposito essa evidenzia solo il rapporto fra la spesa deliberata e le spese generali annuali dell’intero condominio, laddove, come appena detto, il carattere gravoso si accerta in base a parametri diversi“.

Videosorveglianza in condominio e tutela della privacy

Logicamente, l’installazione del sistema di videosorveglianza in condominio dovrà avvenire nel rispetto delle norma previste a tutela della privacy dei condomini (es. in tema di informativa relativa al trattamento dei dati personali, collocazione delle videocamere e conservazione delle registrazioni).

Su tali aspetti, il Garante privacy è intervenuto più volte (potrete consultare le FAQ predisposte dal Garante Privacy a questo link: https://www.garanteprivacy.it/faq/videosorveglianza).

In caso di dubbi o necessità, lo studio potrà fornire all’amministratore ed ai condomini la necessaria assistenza.

Avv. Emanuele Nati

Responsabile Protezione Dati
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