Danno da lucro cessante. Risarcibilità anche se sussiste la mera prova indiziaria  (Corte di Cassazione, Sezione 1 Civile, Ordinanza del 5 giugno 2020 n. 10750).

Danno da lucro cessante. Risarcibilità anche se sussiste la mera prova indiziaria (Corte di Cassazione, Sezione 1 Civile, Ordinanza del 5 giugno 2020 n. 10750).

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Con l’Ordinanza n. 10750 depositata lo scorso 5 giugno 2020 (sopra allegata), la Suprema Corte si è espressa in merito alla prova del danno da lucro cessante ai fini della risarcibilità ammettendone la sufficienza della prova indiziaria, escludendo soltanto i mancati guadagni meramente ipotetici, perché dipendenti da condizioni incerte.  

In generale, con l’espressione “lucro cessante” si suole indicare il mancato guadagno che consegue alla commissione di un fatto illecito o che è cagionato da un inadempimento contrattuale, esso corrisponde a delle mancate entrate nel patrimonio del danneggiato, il quale dovrà essere risarcito allorché sia provato che il danno si produrrà in futuro secondo una ragionevole e fondata previsione e non solo in caso di assoluta certezza.

Tuttavia, poiché il grado di ragionevole attendibilità del prodursi del danno in futuro varia secondo le circostanze del caso concreto, di esso deve tenersi conto ai fini della misura del risarcimento.

Con l’espressione lucro cessante, d’altronde, si fa riferimento alla violazione di un diritto non ancora maturato, ovvero alla lesione di un bene non ancora presente nel patrimonio del soggetto, il cui ristoro è legato alla impossibilità di realizzare l’arricchimento tipico dell’acquisizione di un nuovo diritto che, di conseguenza, si proietta nel futuro, richiedendo una “ragionevole” certezza in ordine al suo accadimento.

Ebbene, il Collegio, con la pronuncia in commento, ha sostanzialmente dato continuità ad un principio già acclarato in giurisprudenza secondo cui “ogni diminuzione che il patrimonio di un danneggiato ha subito in conseguenza del fatto illecito, e l’accrescimento che lo stesso avrebbe conseguito se ad impedirlo non fosse intervenuto il fatto generatore del danno non necessita, al contrario di quanto ha preteso la Corte del merito, di una prova documentale dell’attività del danneggiato, neppure se si identifichi con una società potendo detta prova esser data con tutti i mezzi ammessi nel nostro ordinamento” (Cass. n. 13469 del 2002).

In tale prospettiva è stato affermato dalla Suprema Corte che, quando, come nel caso di specie, si tratti di danni consistenti nel mancato sorgere di una situazione di vantaggio, gli stessi devono essere risarciti non solo in caso di assoluta certezza, ma anche quando sulla base della proiezione di situazioni già esistenti, sussista la prova, sia pure indiziaria, della utilità patrimoniale che, secondo un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), il creditore avrebbe conseguito se l’illecito non fosse stato commesso; e possono, perciò venir esclusi soltanto per quei mancati guadagni che sono meramente ipotetici in quanto dipendenti da condizioni incerte (ex multis: Cass. 5613 del 2018; Cass. n. 13469 del 2002 cit.).

A tale principio di diritto – aggiunge la Corte – si dovrà attenere il giudice del rinvio.

Pertanto, la sentenza oggetto di impugnazione è stata cassata dalla Suprema Corte, con rinvio alla Corte d’Appello, in diversa composizione, territorialmente competente.

In conclusione, ove si ritenga ricorrere i presupposti di legge, il danneggiato potrà dimostrare in giudizio di aver subito un danno patrimoniale di mancato guadagno, quale conseguenza della commissione di un fatto illecito altrui o di un inadempimento contrattuale, potrà, pertanto, fornirne la relativa prova anche sulla base di prove indiziarie, purchè non dipendenti da fatti meramente ipotetici e/o incerti.

Avv. Sonia Arena

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