Decreto Liquidità. L’ABI interviene sui contenuti e le procedure dei finanziamenti.

Decreto Liquidità. L’ABI interviene sui contenuti e le procedure dei finanziamenti.

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Il Decreto legge 8 aprile 2020 n. 23 (c.d. Decreto Liquidità) recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e di lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale al n. 94, vista la straordinaria urgenza, ha introdotto importanti misure a sostegno della liquidità delle imprese danneggiate dall’emergenza del COVID-19.

Con Circolare del 9 aprile 2020 (Prot. UCR/ULS/000686) – di cui si allega il testo integrale – l’Associazione Bancaria Italiana (ABI), rivolgendosi ai propri Associati, è intervenuta al fine di chiarirne gli aspetti applicativi.

Di seguito, pertanto, verranno sintetizzati i principali contenuti della Circolare, relativamente ai finanziamenti previsti dal Decreto Liquidità.

Il Decreto prevede due canali di accesso: la società pubblica Sace (facente parte del gruppo Cdp) e il Fondo di garanzia per le PMI.

In particolare, l’ Art. 1 (Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese) dispone che per assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dall’epidemia Covid-19, la società pubblica Sace (parte del gruppo Cassa Depositi e Prestiti) concede – fino al 31 dicembre 2020 – garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese.

Pertanto, si dispone un impegno finanziario di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi sono destinati al supporto delle PMI (comprendendo tra queste i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA).

Possono beneficiare delle garanzie della SACE le imprese di qualsiasi dimensione, fermo restando che le PMI devono aver esaurito il plafond massimo disponibile per ottenere coperture da parte del Fondo di garanzia per le PMI.

Tuttavia, l’impresa beneficiaria, per poter accedere alle suddette garanzie deve rispettare le seguenti condizioni:

1) alla data del 31 dicembre 2019, non deve essere classificata nella categoria delle imprese in difficoltà, secondo la definizione comunitaria;

2) alla data del 29 febbraio 2020, non deve avere nei confronti del settore bancario esposizioni deteriorate, secondo la definizione della normativa europea;

Inoltre, l’impresa che beneficia della garanzia, deve assumere l’impegno:

1) per sé e per ogni altra impresa che faccia parte del medesimo gruppo a cui essa appartiene, di non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel 2020;

2) di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.

La garanzia prestata alle imprese, ricorrendo le suddette condizioni, è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della mitigazione del rischio di credito e copre nuovi finanziamenti concessi all’impresa successivamente all’entrata in vigore del Decreto Liquidità, per capitale, interessi ed oneri accessori fino all’importo massimo garantito.

Sulle obbligazioni di SACE lo Stato riconosce la propria garanzia a prima richiesta, esplicita, incondizionata, irrevocabile.

Sono ammissibili e dunque coperti dalla garanzia SACE esclusivamente i finanziamenti erogati entro il 31 dicembre 2020, di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi.

Inoltre, l’ammontare del finanziamento assistito da garanzia non può essere superiore al maggiore tra i seguenti importi:

– 25% del fatturato 2019, come risultante dal bilancio approvato ovvero dalla dichiarazione fiscale;

– il doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero dai dati certificati se l’impresa non ha ancora approvato il bilancio.

Sulla Banca, inoltre, incombe l’onere di dover dimostrare che, successivamente alla delibera del finanziamento per il quale viene richiesta la garanzia SACE, l’ammontare complessivo delle esposizioni nei confronti del soggetto beneficiario risulta superiore all’ammontare delle esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del decreto, corretto per le eventuali riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date derivanti dal regolamento contrattuale stabilito prima dell’entrata in vigore del Decreto Liquidità.

Il rappresentante legale dell’impresa beneficiaria dovrà documentare ed attestare che il finanziamento coperto dalla garanzia, verrà destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia.

D’altro canto, il rappresentante legale della Banca è tenuto a documentare ed attestare che le commissioni saranno limitate al recupero dei costi e che il costo stesso del finanziamento coperto dalla garanzia sarà inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dalla Banca per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia.

Il minor costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere almeno uguale alla differenza tra il costo che sarebbe stato richiesto dalla Banca per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti, ed il costo effettivamente applicato al l’impresa.

La percentuale massima di copertura della garanzia è pari al:

– 90% dell’importo del finanziamento per imprese con meno di 5.000 dipendenti in

Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;

– 80% dell’importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato tra 1,5

miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia;

– 70% per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi.

Per il rilascio della garanzia, le imprese dovranno versare alla Sace le seguenti commissioni annuali:

– per i finanziamenti a PMI: 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;

– per i finanziamenti a imprese di dimensione diversa dalle PMI: 50 punti base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno.

Per quanto concerne la procedura per l’accesso alla garanzia, è prevista una procedura “semplificata” per il rilascio della garanzia in favore di imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e con un ammontare del fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro.

Per la prima fascia, dunque, sotto 1,5 miliardi di fatturato, la procedura è la seguente: domanda alla banca, che in caso di delibera positiva richiede la garanzia alla Sace. Quest’ultima processa la richiesta ed emette un codice del finanziamento, che la banca poi eroga.

Per le imprese con fatturato e dipendenti superiori alle soglie anzidette, la procedura sarà più complessa, in quanto il rilascio della copertura è decisa con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, sulla base dell’istruttoria SACE.

Tuttavia, è previsto che le percentuali di copertura possano essere altresì elevate fino al limite di percentuale immediatamente superiore a quello previsto per la tipologia di operazione, subordinatamente al rispetto di specifici impegni e condizioni in capo all’impresa beneficiaria indicati nella decisione.

Inoltre, con successivo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere disciplinate ulteriori modalità attuative e operative, ed eventuali elementi e requisiti integrativi.

Per quanto concerne l’accesso al fondo di garanzia per le Piccole e Medie Imprese (PMI), l’art. 13 del Decreto in esame (Fondo centrale di garanzia PMI), sostituendo l’articolo 49 del DL “Cura Italia”, ne dispone le seguenti modifiche all’operatività del Fondo rispetto a quanto già previsto nel richiamato articolo 49 del Dl “cura Italia”:

• l’estensione dell’operatività del Fondo alle imprese con numero di dipendenti non superiore a 499;

• l’innalzamento della percentuale di copertura della garanzia diretta al 90% dell’ammontare di ciascuna operazione finanziaria, previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell’articolo 108 del TFUE. L’importo delle operazioni finanziarie non può superare alcuni limiti definiti nel comma 1 lettera c). La percentuale di copertura della riassicurazione è incrementata al 100 % dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90 %. La riassicurazione può essere innalzata al 100 % dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non prevedano il pagamento di un premio per il rischio di credito assunto. Resta inteso che fino all’autorizzazione della Commissione Europea, le percentuali sono incrementate, rispettivamente, all’80% per la garanzia diretta e al 90% per la riassicurazione come previsto dal DL “cura Italia”;

• ai fini dell’accesso al Fondo, andranno presentati solo i dati per l’alimentazione del modulo economico-finanziario. Con frequenza bimestrale, in riferimento all’insieme delle operazioni ammesse alla garanzia, la consistenza degli accantonamenti prudenziali operati dal Fondo sono corretti in funzione dei dati di Centrale dei Rischi di Banca d’Italia, acquisiti dal Gestore del Fondo al momento della presentazione delle richieste di ammissione alla garanzia;

  • ai fini dell’accesso al Fondo, andranno presentati solo i dati per l’alimentazione del modulo economico-finanziario. Con frequenza bimestrale, in riferimento all’insieme delle operazioni ammesse alla garanzia, la consistenza degli accantonamenti prudenziali operati dal Fondo sono corretti in funzione dei dati di Centrale dei Rischi di Banca d’Italia, acquisiti dal Gestore del Fondo al momento della presentazione delle richieste di ammissione alla garanzia;

• La garanzia è concessa anche alle imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale, hanno stipulato accordi di ristrutturazione o hanno presentato un piano attestato, purché, alla data di entrata in vigore del decreto legge, le loro esposizioni non siano più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato successivi all’applicazione delle misure di concessione e la banca, sulla base dell’analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere che vi sarà il rimborso integrale dell’esposizione alla scadenza, ai sensi dell’art 47 bis, comma 6, lettere a) e c) del Regolamento 575/2013.

• Restano, in ogni caso, escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” ai sensi della disciplina bancaria.

• Previa autorizzazione della Commissione europea, sono ammissibili alla garanzia del Fondo, con copertura al 100% sia in garanzia diretta sia in riassicurazione, i nuovi finanziamenti in favore di PMI e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata, purché tali finanziamenti prevedano:

1) l’inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall’erogazione e una durata fino a 72 mesi;

2) un importo non superiore al 25% dell’ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, come autocertificazione (comunque, non superiore a 25.000,00 euro).

Il soggetto richiedente deve applicare al finanziamento garantito un tasso di interesse, nel caso di garanzia diretta o un premio complessivo di garanzia, nel caso di riassicurazione, che tiene conto della sola copertura dei costi di istruttoria e di gestione dell’operazione finanziaria e, comunque, non superiore al tasso di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra il CDS banche a 5 anni e il CDS ITA a 5 anni, come definiti dall’accordo quadro per l’anticipo finanziario a garanzia pensionistica di cui all’articolo 1, commi da 166 a 178 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, maggiorato dello 0,20 per cento.

Il rilascio della garanzia è automatico e gratuito, senza alcuna valutazione da parte del Fondo.

La Banca potrà pertanto erogare il finanziamento con la sola verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l’esito dell’istruttoria del gestore del Fondo medesimo.

• In favore delle imprese con ricavi non superiore a 3.200.000 euro, danneggiate dall’emergenza COVID-19 come risultante da autodichiarazione, il Fondo può concedere una garanzia del 90% che può essere cumulata con altra a a copertura del residuo 10% finanziamento, concessa dai Confidi o altro soggetto abilitato al rilascio di garanzie. La predetta garanzia può essere rilasciata per finanziamenti di importo non superiore al 25% dei ricavi del soggetto beneficiario.

• La garanzia del Fondo può essere richiesta anche su operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020.

In tali casi, il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione attestante la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia.

• Fino al 31 dicembre 2020, per le garanzie su portafogli di finanziamenti, anche senza piano d’ammortamento, dedicati a imprese danneggiate dall’emergenza Covid-19, costituiti per almeno il 20% da imprese aventi, alla data di inclusione dell’operazione nel portafoglio, un rating, determinato dal soggetto richiedente sulla base dei propri modelli interni, non superiore alla classe “BB” della scala di valutazione Standard’s and Poor’s, sono applicate delle condizioni di vantaggio in termini di ammontare massimo dei portafogli, valutazione di accesso al Fondo, percentuali di copertura delle diverse tranche del portafoglio, come specificate al comma 2 del decreto-legge.

• E’ prevista la possibilità di concedere finanziamenti anche in favore delle imprese ubicate nelle Regioni in cui ancora è presente il limite di accesso alla garanzia diretta del Fondo.

• Previa autorizzazione della Commissione europea, la garanzia dei confidi a valere sulle risorse dei fondi rischi di natura comunitaria, nazionale, regionale e camerale, può essere concessa sui finanziamenti a copertura della quota dei finanziamenti stessi non coperta dalla garanzia del Fondo ovvero di altri fondi di garanzia di natura pubblica.

• Qualora il rilascio della documentazione antimafia non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica, l’aiuto è concesso all’impresa sotto condizione risolutiva.

Nel caso in cui la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi della medesima disciplina antimafia, è disposta la revoca dell’agevolazione, mantenendo l’efficacia della garanzia.

Restano ferme le previsioni già contenute nell’articolo 49 del D.L. “cura Italia” e ora presenti all’articolo 13, comma 1, lettere a) (per la parte relativa al massimale di 5 milioni di euro), b), d), e), g), h), i), m), n) del Decreto Liquidità in esame.

Avv. Sonia Arena

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