Decreto Rilancio – Le “Misure per l’ambiente”, articoli 227-229

Decreto Rilancio – Le “Misure per l’ambiente”, articoli 227-229

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L’articolo 227 prevede delle provvigioni a favore delle “piccole e medie imprese che svolgono attività economiche eco-compatibili” all’interno delle zone economiche ambientali, ossia i Parchi Nazionali.

Anche in questo caso il parametro è il calo di fatturato dovuto al Covid 19, con uno stanziamento di bilancio relativamente basso (40 milioni).

La norma non è immediatamente attuativa, in quanto occorrerà un decreto ministeriale per definire criteri e procedure.

L’art. 228 è apparentemente fuori contesto, in quanto la norma si propone di consentire l’immediato insediamento della nuova Commissione di Valutazione dell’Impatto Ambientale, già nominata nell’agosto 2019.

Secondo la relazione illustrativa, la Commissione non riuscirebbe ad entrare in funzione in quanto l’Emergenza sanitaria avrebbe impedito al Ministro di nominare il Comitato tecnico istruttorio che avrebbe dovuto supportare tale Commissione.

Per l’effetto, il Comitato viene abolito, abrogando la disposizione del Decreto legislativo 104 del 2017 che ne prevedeva l’istituzione.

Tuttavia, al di là della dubbia attinenza della questione con la crisi sanitaria (che certo non è responsabile della ritardata nomina del Comitato da parte del Ministro nell’anno antecedente alla insorgenza del virus), ci si chiede come farà la nuova Commissione VIA ad adempiere alle proprie importanti funzioni in assenza del Comitato tecnico istruttorio che avrebbe dovuto predisporre l’analisi documentale e la struttura dei pareri.

Per far si che la nuova Commissione divenga operativa bisognerà quanto meno attribuirle la competenza ad eseguire la istruttoria, con ciò riformando il decreto di funzionamento 342 del 2017, ma su questo aspetto la norma tace.

E’ da prevedersi, perciò, un forte contenzioso da parte di cittadini ed imprese che aspirano ad ottenere in tempi brevi provvedimenti dalla Commissione VIA.

L’art. 229 prevede “misure per incentivare la mobilità sostenibile”, e dunque in primo luogo il tanto sbandierato “buono mobilità” per l’acquisto di biciclette e monopattini elettrici, nei limiti del 60% della spesa di e di 500 euro a persona, limitatamente ai residenti in Comuni con  più di 50.000 abitanti.

Anche in questo caso, la norma sarà efficace previa approvazione di un decreto che ne definisca le modalità operative.

Il quarto comma prevede l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni e le imprese con unità locali di più di 100 persone di sviluppare un piano degli spostamenti casa-lavoro dei propri dipendente, affidandone la gestione e l’aggiornamento ad un (sic!) “Mobility Manager”.

Anche in questo caso si rinvia a decreti attuativi, prevedendo – solo per la Pubblica Amministrazione, non anche per i privati – che la misura avvenga nell’ambito delle risorse (economiche e di personale) esistenti.

In sede di commento, non si può che ravvisare la pochezza e la estrema marginalità delle misure assunte, le quali davvero non rispondono alla serietà del rischio di crollo dell’intero settore della Industria Green a fronte della rinnovata competitività delle fonti energetiche fossili.

Avv. Sandro Campilongo

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