Per il Tribunale di Roma, il datore di lavoro può limitarsi a distribuire ai dipendenti mascherine “di comunità” quando sia possibile rispettare le distanze

Per il Tribunale di Roma, il datore di lavoro può limitarsi a distribuire ai dipendenti mascherine “di comunità” quando sia possibile rispettare le distanze

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Con una inedita pronuncia in sede di reclamo a seguito di ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto da un lavoratore e da un Sindacato che rivendicavano il diritto dei lavoratori a vedersi distribuite mascherine chirurgiche certificate come D.P.I. oppure mascherine protettive filtranti FFPs-FFP3, il Tribunale di Roma ha assunto una posizione molto coraggiosa ed aderente al disposto normativo.

La parte resistente, assistita dal nostro Studio, ha sostenuto che l’unica normativa vigente in materia di fornitura delle mascherine da parte del datore di lavoro è l’articolo 16 del D.L. n. 18 del 2020, il quale recita: “(Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività) 1. Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sull’intero territorio nazionale, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all’articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall’articolo 34, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9. 

Ai fini del comma 1, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, gli individui presenti sull’intero territorio nazionale sono autorizzati all’utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull’immissione in commercio”.

La norma richiede, dunque, l’“oggettiva impossibilità” di rispettare la distanza tra lavoratori perché insorga l’obbligo della fornitura della mascherina costituente dispositivo di protezione individuale da parte del datore di lavoro.

Per converso, se il lavoratore è posto dal datore di lavoro nella “oggettiva possibilità” di svolgere la propria attività mantenendo un distanziamento di oltre un metro dai soggetti con cui entra in contatto, la mascherina chirurgica non è necessaria, potendo bastare quella “di comunità” che è prevista come obbligatoria per tutti i cittadini.

Di fatto, si trattava di mascherine di stoffa lavabili, comunque distribuite periodicamente dal datore di lavoro.

La parte resistente aveva anche eccepito la carenza del periculum in mora vista la possibilità per i dipendenti – nelle more del giudizio di merito – di procurarsi le mascherine al prezzo calmierato di euro 0,50.

E’ stata altresì contestata la legittimazione attiva del Sindacato.

Il Giudice del 700 aveva respinto il ricorso sulla base della carenza del periculum, ravvisando però un tendenziale fondatezza della domanda posta a tutela della salute che l’aveva indotta a compensare le spese di lite.

Il Collegio è entrato nel merito respingendo il ricorso per difetto del fumus boni juris, in quanto il datore di lavoro ha dimostrato di aver assunto tutte le accortezze per consentire ai dipendenti di rispettare la distanza di sicurezza tra sé ed il pubblico.

La pronuncia ha altresì dichiarato la carenza di legittimazione attiva del Sindacato in subjecta materia.

La compensazione delle spese di lite è stata disposta, in questo caso, per l’assoluta novità della materia.

La pronuncia è oggetto di pubblicazione proprio per questa sua novità, auspicando che questa fase emergenziale cessi prima che la stessa possa essere utilizzata come precedente.

Avv. Sandro Campilongo

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