Il Tribunale di Padova (sentenze n. 548 e 551 del 2022) torna sull’assemblea condominiale in videoconferenza e sull’interpretazione (restrittiva) dell’art. 66 Disp. Att. C.c.

Il Tribunale di Padova (sentenze n. 548 e 551 del 2022) torna sull’assemblea condominiale in videoconferenza e sull’interpretazione (restrittiva) dell’art. 66 Disp. Att. C.c.

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Pubblichiamo due sentenze succedutesi a distanza di pochi giorni, con le quali il Tribunale di Padova ha annullato due delibere di assemblea condominiale tenutesi in videoconferenza, riscontrando la violazione dell’art. 66 delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile.

Si tratta della Sentenza n. 458 del 16 marzo 2022 e della sentenza n. 551 del 18 marzo 2022.

Esse rappresentano precedenti significativi perché il Tribunale aderisce all’indirizzo ermeneutico più rigido e restrittivo sulle modalità da adottare per l’organizzazione delle assemblee.

A titolo di curiosità, va altresì rilevato che le motivazioni della sentenzea n. 551/2022 fanno anche riferimento alle note FAQ pubblicate sul sito del Governo, di fatto, conferendo ad esse una rilevanza tra le fonti del diritto che non appartiene loro, sia pure per una questione di secondaria importanza nell’economia della decisione (quale la possibilità ed i limiti di organizzare assemblee condominiali in presenza nelle diverse fasi del periodo emergenziale, scandite dal susseguirsi di normative spesso confuse).

L’art. 66 Disp. Att. C.c. dispone testualmente che:

L’assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per le deliberazioni indicate dall’articolo 1135 del codice, può essere convocata in via straordinaria dall’amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell’edificio. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente alla convocazione.

In mancanza dell’amministratore, l’assemblea tanto ordinaria quanto straordinaria può essere convocata a iniziativa di ciascun condomino.

L’avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell’ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l’indicazione del luogo e dell’ora della riunione o, se prevista in modalità di videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e dell’ora della stessa. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell’articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati.

L’assemblea in seconda convocazione non può tenersi nel medesimo giorno solare della prima.

L’amministratore ha facoltà di fissare più riunioni consecutive in modo da assicurare lo svolgimento dell’assemblea in termini brevi, convocando gli aventi diritto con un unico avviso nel quale sono indicate le ulteriori date ed ore di eventuale prosecuzione dell’assemblea validamente costituitasi.

Anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso della maggioranza dei condomini, la partecipazione all’assemblea può avvenire in modalità di videoconferenza. In tal caso, il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, è trasmesso all’amministratore e a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione“.

Rimandando alla lettura integrale delle sentenze sopra richiamate, di seguito si trascrivono alcuni passi della motivazione della sentenza n. 551 (in larga parte del tutto analoghe a quelle dell’altra promuncia, estesa dal medesimo Giudice), che sintetizzano i principi di diritto in esse enucleati:

1 – sul rapporto tra il comma 3 ed il comma 6 dell’art. 66 Disp. Att. C.c., la sentenza conclude che: “il comma 3 si limita solo a precisare i requisiti del contenuto dell’avviso di convocazione alla stregua della modalità della videoconferenza adottata e approvata secondo le modalità operative precisate dal comma 6. Quindi, come sostenuto da autorevole dottrina, non avrebbe senso distinguere il comma 3 dal comma 6 dell’art. 66 disp. att. c.c., evidenziando come l’uno si riferisca all’assemblea prevista in modalità di videoconferenza e l’altro all’assemblea in cui la partecipazione all’assemblea può avvenire in modalità di videoconferenza, in quanto l’unico scopo che governa l’assemblea dei partecipanti alle comunioni di godimento è quello dell’osservanza del metodo collegiale, la cui funzione consiste nel rendere possibile un’assunzione ponderata delle deliberazioni, soddisfacendo l’esigenza che, dal confronto dialettico del dibattito assembleare tra i condòmini, discendano decisioni meditate. Se nell’avviso di convocazione l’assemblea è prevista in modalità di videoconferenza è proprio e soltanto perché, con tale modalità, può essere garantita a ciascuno o ad alcuni degli aventi diritto la partecipazione in un identico contesto spazio-temporale, in maniera che essi possano discutere e votare sugli argomenti posti all’ordine del giorno.

In definitiva, indipendentemente dalla collocazione delle disposizioni, la ratio dell’istituto è quella di regolamentare l’assemblea della videoconferenza: regolamento contrattuale ovvero previo consenso della maggioranza, e comunque il dettagliato avviso di convocazione“.

2 – “Anche se non espressamente indicata, è importante osservare l’eventuale distinzione tra assemblea in videoconferenza e assemblea mista.
Difatti, come osservato da alcuni autori, l’eventuale previsione di un’assemblea che sia organizzata perché si svolga esclusivamente con modalità di videoconferenza senza possibilità di partecipazione di alcun condòmino “in presenza” è previsione che limiterebbe la possibilità di partecipazione dei condòmini all’assemblea penalizzando i condòmini che non dispongano dei mezzi o delle conoscenze tecniche necessari per potere partecipare alla assemblea a distanza, che vengono così “tagliati fuori” dalla possibilità di partecipare all’assemblea. Diversamente, l’opzione volta a considerare la “partecipazione” dei condòmini all’assemblea apre la strada all’assemblea “mista” e cioè a quell’assemblea che si svolga con modalità tradizionali, “in presenza”, ma con la possibilità della partecipazione all’assemblea in modalità di videoconferenza
“.

3 – In assenza di una previsione regolamentare, la prima parte dell’art. 66, comma 6, disp. att. c.c., così come modificato dall’art. 5-bis del d.l. n. 125/2020 conv. in l. n. 159/2020, aggiunge che, “previo consenso della maggioranza dei condòmini, la partecipazione all’assemblea può avvenire in modalità di videoconferenza”.
Il termine “consenso”, in senso proprio, è espressione dell’autonomia privata, suppone, cioè, un atto di disposizione, diretta (ad esempio, art. 5 c.c., o art. 50 c.p.) o indiretta (ad esempio, art. 1144 c.c.), volto a dirimere un possibile conflitto tra due sfere di interesse, in maniera da escludere in concreto l’illiceità di un comportamento astrattamente lesivo di interessi disponibili. Quindi, in ambito della videoconferenza, il consenso non costituisce una mera acquiescenza ad un’attività imposta dall’amministratore ma crea le condizioni di un’autorizzazione preventiva negoziale all’utilizzo della piattaforma telematica per lo svolgimento dell’assemblea.
A questo proposito possiamo affermare che la vera novità nel panorama normativo è proprio la previsione – in difetto di una disposizione ad hoc da parte del regolamento di condominio – del previo consenso della maggioranza dei condòmini: tale maggioranza numerica dovrà essere ottenuta per le singole delibere, e richiederà un’adeguata organizzazione da parte dell’amministratore, il quale dovrà muoversi per tempo preventivamente, al fine di rispettare i cinque giorni intercorrenti tra il recapito dell’avviso e la data dell’adunanza. Il nuovo quorum è dunque correlato alla maggioranza numerica, ossia alle “teste”, trattandosi di un atto prodromico alla costituzione dell’assemblea, per cui non vi sarebbe bisogno di accedere al quorum espresso per millesimi di proprietà

4 – “Resta fermo che tale consenso maggioritario debba formarsi con riferimento alla singola riunione, ossia una tantum, e non valga come previsione generale nel condominio, ossia una regola applicabile tutte le volte che sia necessario“.

5 – “l’amministratore dovrà procedere con la convocazione dell’assemblea secondo le normali regole previste per l’avviso di convocazione e, dunque, con l’indicazione, nel caso di assemblea in videoconferenza, della piattaforma “elettronica” sulla quale si terrà la riunione e dell’ora, nonché in caso di assemblea mista, anche del luogo dello svolgimento in presenza“.

6 – Persiste ancora peraltro il pieno diritto del singolo condòmino di prendere parte di persona all’assemblea e di partecipare alla formazione della volontà collettiva con cui l’assemblea si esprime nei confronti dei condòmini stessi e dei terzi.
A seguito della nuova formulazione dell’art. 66 disp. att. c.c., ci si è posti l’interrogativo se dopo il previo consenso della maggioranza alla videoconferenza, alcuni condòmini possono decidere di partecipare in presenza nel luogo fisco indicato dall’amministratore così da realizzare una “modalità mista”.

Pur in assenza di una specifica indicazione in tal senso, l’assemblea mista può realizzarsi sulla base dell’interpretazione delle nuove regole.
Invero, abbiamo visto precedentemente che la prima parte del comma 6 dell’art. 66 disp. att. c.c. parla di “partecipazione” all’assemblea con modalità di videoconferenza e non di “svolgimento” dell’assemblea con tali modalità, facendo intendere che il collegamento da remoto costituisca semplicemente una facoltà per chi lo vuole e non un obbligo per i condòmini.
Inoltre, non sembra di ostacolo a tale opzione ermeneutica la formulazione del comma 3: l’uso della disgiuntiva “o” e l’obbligo della indicazione della piattaforma elettronica sulla quale “si terrà” la riunione non sembrano necessariamente imporre che l’assemblea si tenga per “tutti” i condòmini con modalità di videoconferenza.
Del resto, la legittimità dello svolgimento dell’assemblea al consenso della (mera) maggioranza dei condòmini – e non più della totalità dei partecipanti – ha contemplato la possibilità che alcuni siano in loco ed altri rimangano collegati telematicamente.
Ove la clausola regolamentare non regolamenti esplicitamente la possibilità di assemblea in modalità mista, deve considerarsi nella facoltà del convocante, specie per agevolare massimamente la partecipazione all’assemblea, di prevedere la modalità mista
“.
7 – “Quindi, la partecipazione, che è del singolo, non esclude che vi possa essere una riunione in presenza con possibilità di collegamento a distanza, sicché la lettura coordinata di terzo e sesto comma sembra escludere la possibilità della decisione seduta stante, posto che nell’avviso dev’essere indicata la piattaforma elettronica sulla quale si svolgerà la riunione.
Anche per l’assemblea mista “condominiale” si deve rispettare quanto previsto dall’art. 66 disp. att. c.c. in materia di forma e tempi di spedizione dell’avviso di convocazione.
Inoltre, gli adempimenti connessi al verbale ed alla sua comunicazione sono quelli previsti per l’assemblea a distanza, posto che è il collegamento da remoto a fare realizzare la condizione della modalità di riunione a distanza e non il fatto che solamente una parte dei condòmini si colleghi in videoconferenza per partecipare all’assemblea
“.

A parere del sottoscritto, le conclusioni raggiunte dal Tribunale di Padova non sono condivisibili e portano ad un’applicazione eccessivamente restrittiva della possibilità di svolgere le assemblee condominiali in videoconferenza, moltiplicando le occasioni di contenzioso per motivi squisitamente formali. Peraltro, alcune affermazioni (quale quella sull’esistenza del diritto del singolo condomino di partecipazione in presenza e, dunque, allo svolgimento dell’assemblea secondo la cosiddetta forma “mista”) possono ingenerare confusione.

Non è questa la sede per una diffusa illustrazione dei motivi di critica alle considerazioni sopra riportate, che in parte erano già state anticpate in un precedente scritto (clicca QUI per consultarlo) e sulle quali ci si riserva di ritornare in seguito con uno specifico contributo.

Avv. Emanuele Nati


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