Quesito n. 11 del 15 aprile 2020: SANZIONE PER DIVIETO DI ALLONTANAMENTO DALLA DIMORA

Quesito n. 11 del 15 aprile 2020: SANZIONE PER DIVIETO DI ALLONTANAMENTO DALLA DIMORA

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Ho avuto una multa in base alle nuove disposizioni in quanto mi accusano di essere uscita dal comune, ma mi trovavo su una strada extraurbana senza nessuna indicazione di territorialità ad appena due km da casa mia

RISPOSTA:

Gentile sig.ra,

mi sembra di capire che Lei sia stata sanzionata per violazione dell’art. 1 comma 1 lett. b) del DPCM 22 marzo 2020, prorogato fino al 3 maggio 2020 dall’art. 1 lett. a) del DPCM del 10 aprile 2020, perché sarebbe stato accertato che lo spostamento personale al di fuori del proprio Comune mentre in realtà si trovava nel suo Comune in quanto al momento circolava su strada extraurbana.

Con strada extraurbana si intende una strada che si trova fuori dal centro abitato e che mette in comunicazione le varie città. Le strade extraurbane d’importanza comunale sono considerate strade comunali e secondo il Codice della Strada si considerano tali “se congiungono il capoluogo del comune con le sue frazioni o le frazioni fra loro, o congiungono il capoluogo con la stazione ferroviaria, tranviaria o automobilistica, con un aeroporto o porto marittimo, lacuale o fluviale, con interporti o nodi di scambio intermodale o con le località che sono sede di essenziali servizi interessanti la collettività comunale.”.

Dando per scontato che la strada sulla quale Lei si trovava sia una strada extraurbana di interesse comunale nell’accezione suindicata e dando per scontato che lo spostamento all’interno del suo Comune sia avvenuto per comprovate esigenze lavorative o situazioni necessità o motivi di salute (art. 1 lett. a) DPCM dell’8 marzo 2020 esteso dal DPCM del 9 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale e ss.mm.) evidenziate alle autorità al momento della sanzione e contenute nell’autocertificazione in suo possesso e mostrata, potrà fare un ricorso amministrativo ai sensi dell’art. 18 della L. 689/1991 entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione al Prefetto della sua provincia di appartenenza facendo pervenire scritti difensivi e documenti  e potendo chiedere, altresì, di essere sentita personalmente. Il Prefetto, dopo averla sentita se richiesto, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se riterrà fondato l’accertamento, determinerà, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiungerà il pagamento.

Contro l’ordinanza-ingiunzione del Prefetto ai sensi dell’art. 22 della L. 689/1991 Lei potrà proporre opposizione davanti al Giudice di pace del luogo dove è stata commessa la violazione entro il termine di 30 giorni dalla notificazione del provvedimento del Prefetto. A tal proposito, tuttavia, è opportuno precisare che i termini dei procedimenti amministrativi, ai sensi dell’art. 103 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 e successivamente prorogato dall’art. 37 del DL. n. 23/2020, sono attualmente sospesi sino al 15 maggio 2020, sicché un’eventuale impugnazione dovrà necessariamente attendere la cessazione del periodo di sospensione.

Se invece il problema è “solo” che Lei si trovasse fuori dal Comune (sia pure vicino casa) senza essersene accorta, direi che non vi sono margini di contestazione.



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